PROBLEMATICHE
GIURIDICHE
Valore giuridico dei resoconti parlamentari
Quanto
al valore giuridico dei resoconti parlamentari, occorre precisare che nel nostro
ordinamento non è dato rinvenire norme positive che consentano di attribuire
loro il carattere di documenti precostituiti di prova o di certazione giuridica
dei fatti cui si riferiscono. E questo va detto
non tanto per i resoconti sommari,
che per la loro natura di sintesi immediata di tipo « giornalistico » non
possono avere pretese di ufficialità o di esaustività, ma anche per i
resoconti stenografici o integrali, che pure si presentano all'osservatore
esterno come documenti di riproduzione fedele e «ufficiale» dei lavori
parlamentari.
Va
peraltro considerato che la redazione dei resoconti è affidata a funzionari
parlamentari che non hanno le attribuzioni, le responsabilità e le garanzie
legali necessarie per la formazione di documenti facenti pubblica fede; che il
Presidente ha il potere di ordinare rettifiche, cancellazioni o aggiunte, di cui
risponde soltanto all'Assemblea; e che la stessa Assemblea non approva in
nessuna sede il resoconto, ma soltanto il processo verbale delle sedute, che è
tutt'altra cosa (e così le Commissioni, per i resoconti che si riferiscono ai
loro lavori).
I
resoconti parlamentari vanno quindi considerati come documenti finalizzati
soltanto a dare pubblicità "materiale" ai lavori delle Camere, cui va
tuttavia -attribuita una speciale autorevolezza, proprio per le modalità della
loro formazione (redazione da parte di un funzionario parlamentare, correzione
da parte degli oratori per i resoconti stenografici), e per le funzioni di
vigilanza sulla loro fedeltà istituzionalmente attribuite ai Segretari di
Presidenza delle Camere. Pure a questa stregua, dunque, la loro importanza non
può essere sottovalutata, tenendo conto del rilievo anche giuridico che questa
forma di pubblicità può assumere, sia ai fini esterni sia ai fini interni
dell'attività del Parlamento.
Quanto
ai fini esterni, è anzitutto da ricordare che il secondo comma dell'articolo 64
della Costituzione pone con chiarezza il principio della pubblicità delle
sedute plenarie delle Camere; e che l'articolo 72 (terzo comma) lo
estende ai lavori delle Commissioni, pur rimettendo in quest'ultimo caso ai
regolamenti parlamentari di determinarne le forme (e sempre salvo l'ipotesi di
sedute segrete, per le quali peraltro occorre una apposita deliberazione).
Ebbene, il resoconto costituisce uno strumento essenziale - anche se non
esclusivo - per l'adempimento di questi precetti costituzionali: sia per le
sedute plenarie delle Assemblee, per le quali non è certo sufficiente ad
assicurare un pieno adempimento del principio di pubblicità la limitata e
pressoché simbolica presenza del pubblico e dei giornalisti nelle apposite
tribune, ma occorrono strumenti per far conoscere a tutto il paese, in forme di
cui sia garantita l'imparzialità, quel che fanno e dicono i suoi
rappresentanti; sia per le sedute delle Giunte e delle Commissioni, per le quali
la pubblicazione dei resoconti, a norma dei regolamenti delle Camere,
sostituisce a tutti gli effetti la materiale presenza del pubblico o della
stampa, che solo in alcuni casi sono ammessi a seguire i lavori in separati
locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.
C'è
da aggiungere che il resoconto parlamentare costituisce anche l'unica fonte cui
attingere per ricostruire l'intenzione del legislatore attraverso i lavori
preparatori delle leggi, al fine di una corretta interpretazione delle norme
legislative, e l'unica forma ufficiale di pubblicità di atti delle Camere a
forte rilevanza esterna, come quelli che portano all'acquisto o alla perdita
della qualità di deputato o di senatore (proclamazione, annullamento,
decadenza, accettazione di dimissioni e simili) o quelle che configurano vere e
proprie direttive del Parlamento al Governo o ad altri organi (approvazione di
mozioni, risoluzioni, ordini del giorno "di istruzione" al Governo).
Si tratta di atti che resterebbero altrimenti inconoscibili per la pubblica
opinione o comunque per chi vi abbia interesse; e quindi la pubblicazione nei
resoconti rappresenta una formalità indispensabile per darne conoscenza legale,
a garanzia di tutti.
Ma
vi sono anche casi in cui ai resoconti può essere assegnato quel valore
probatorio o certificatorio che di regola, come già chiarito, essi non
possiedono. Così un valore probatorio può essere loro indirettamente
attribuito a seguito di ulteriori asseverazioni circa la conformità del
contenuto di essi alla realtà storica di quanto è avvenuto nelle aule
parlamentari. Nelle rare occasioni in cui il problema si è posto in sede
contenziosa, esso è stato appunto definito secondo questi criteri. Così la
Corte costituzionale, se ha affermato la propria competenza a controllare
l'osservanza delle norme della Costituzione nel processo di formazione delle
leggi avvalendosi di "tutti gli elementi utili per ricostruire la realtà
di quanto avvenuto nel corso del procedimento, e in primo luogo delle varie
pubblicazioni (parzialmente e lacunosamente disciplinate nei regolamenti
assembleari) destinate a dare pubblica notizia dei lavori legislativi,
interpretandone secondo i comuni canoni logici il significato e l'esatta
portata", tuttavia, quando si è trattato di utilizzare a questo fine i
resoconti parlamentari, ha ritenuto di poterlo fare con il corredo di una
specifica dichiarazione del Presidente della Camera che ne attestava la
conformità a quanto era effettivamente avvenuto nel corso dei lavori.
Analogamente,
nei procedimenti giudiziari ordinari si è attribuito valore di prova ai
resoconti solo chiamando i funzionari che li avevano redatti a confermare con
giuramento che essi riproducevano fedelmente - salvo aggiustamenti formali - il
testo dei discorsi pronunciati in Parlamento. Si ha notizia che una procedura
del genere è stata seguita in un procedimento penale celebrato davanti al
tribunale di Roma, a seguito di una querela per diffamazione presentata
dall’allora ministro Vigorelli nei confronti del deputato Leopardi, in
riferimento a dichiarazioni pronunciate da quest’ultimo nella seduta della
Camera del 20 dicembre 1954.
C'è
poi almeno un caso in cui il resoconto parlamentare sembra assumere un vero e
proprio valore certificatorio; ed è quello di cui all'articolo 6 della legge 10
febbraio, n. 62, secondo cui l'eventuale rifiuto di approvazione di uno statuto
regionale da parte di una delle Camere è comunicato al Presidente del Consiglio
regionale dal Presidente del Consiglio dei ministri mediante la trasmissione dei
relativi resoconti parlamentari, che dunque in questa ipotesi, eccezionalmente,
fanno fede per quanto in essi contenuto.
Ancora
maggiore rilievo assumono i resoconti all'interno delle Camere, dove
costituiscono fonte ufficiale di conoscenza di quanto è stato detto dai
parlamentari, che può avere rilievo non soltanto politico, ma anche giuridico
per certi effetti nell'ordinamento interno (come la erogazione di sanzioni
disciplinari; la facoltà di proporre rettifiche, di precisare il proprio
pensiero, di parlare per fatto personale in sede di approvazione del processo
verbale; la costituzione di una Commissione d'indagine quando un parlamentare si
accusato di fatti che ledano la sua onorabilità; ecc.); nonché di quanto è
stato fatto dal Parlamento o dal presidente, con riguardo alla costituzione e
alla composizione delle Camere e dei loro organi, ai diversi momenti dell'iter
dei procedimenti legislativi e degli altri procedimenti parlamentari, alla
presentazione di interrogazioni e di interpellanze, alla presentazione di
relazioni, con relativi effetti, per esempio, sulla entrata in vigore di
determinati atti, sulla decorrenza dei termini previsti dai regolamenti e sulle
relativi preclusioni e decadenze.
Tutto
questo, ovviamente, de iure condito. De
iure condendo ci sia lecito spezzare una lancia in favore di una più
pertinente regolamentazione, che assegni almeno ai resoconti stenografici (ma,
quando questi non siano redatti, anche ai resoconti sommari) un valore legale
per la certazione della verità di quanto avviene nelle sedute delle Camere e
dei loro organi, naturalmente previa attribuzione ai funzionari che li estendono
dei poteri, delle responsabilità e delle garanzie che sono necessari perché
una loro attestazione faccia fede fino alla prova di falso (come avviene, per
esempio, per i notai). Occorre per questo una struttura interna all'apparato
parlamentare che risponda giuridicamente e in modo primario e inoppugnabile
della obiettività e veridicità dei resoconti nei confronti del Presidente e
quindi degli altri organi dello Stato e di tutti i cittadini. In uno Stato di
diritto la regolare resocontazione dei lavori parlamentari deve rappresentare
una vera e propria garanzia costituzionale del diritto all'informazione, che va
sempre più chiaramente configurando come uno dei diritti fondamentali dei
cittadini nella società contemporanea, specie nei confronti degli organi di
democrazia rappresentativa cui è delegato l'esercizio della sovranità
popolare.
Tutela del diritto di autore
Ci
si limiterà ad accennare all'ipotesi di riconoscere uno spazio alla tutela del
diritto di autore in ambito parlamentare, per quanto concerne sia i discorsi
parlamentari sia, in particolare, gli atti parlamentari.
Si
potrebbe sostenere in generale che la protezione del diritto di autore si
estenda anche alle opere dell'ingegno orali, quali i discorsi parlamentari, come
si potrebbe evincere dal punto 1) dell'articolo 2 della legge 22 aprile 1941, n.
633, che prevede la protezione per "le opere letterarie..., tanto se in
forma scritta quanto se orale". Si ricorderà che la Convenzione di Berna
sulla proprietà letteraria – ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge
20 giugno 1978, n. 399 - prevede la possibilità per la legislazione dei singoli
Stati di escludere parzialmente o totalmente dalla protezione i discorsi
politici, riservando comunque all'autore il diritto di riunirli in raccolta.
Probabilmente,
la soluzione preferibile è di tipo intermedio, così come sembrerebbe
consentito dall'articolo 66 della legge n. 633 de1 1941, secondo cui i discorsi
sugli argomenti di interesse politico o amministrativo, tenuti in pubbliche
assemblee o comunque in pubblico, possono essere liberamente riprodotti nelle
riviste e nei giornali anche radiofonici, ma - è questo il punto che potrebbe
essere decisivo – purchè si indichino la fonte, il nome dell'autore, la data
ed il luogo in cui il discorso fu tenuto.
Per
quanto concerne gli atti parlamentari veri e propri, vale a dire i resoconti
sommari e stenografici delle sedute delle Camere, in cui sono riprodotti in
forma sintetica o integrale i discorsi parlamentari, potrebbero ritenersi
inclusi nella categoria degli " atti ufficiali”, nei cui riguardi - ai
sensi dell'articolo 5 della legge n. 633 del 1941 - non trovano applicazione le disposizioni sul diritto di
autore. Proprio l'obbligatorietà della redazione e della pubblicazione dei
resoconti - secondo Mortati ritenuti una vera e propria "condizione di
validità delle sedute”, anche in relazione all'articolo 64,
comma 2, della Costituzione - spinge in questa direzione.
Inoltre,
proprio gli articoli 60, comma 5, del Regolamento del Senato della Repubblica e
63, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, laddove stabiliscono
l’obbligatorietà della redazione dei resoconti stenografici e sommari delle
sedute dell’Assemblea, li configurano come opere a rilevanza pubblica che, pur
avendo carattere creativo, per la loro particolare funzione sono destinate alla
più ampia diffusione ed in ciò trovano il loro scopo, senza avere quindi
quelle finalità proprie e tipiche delle cosiddette “opere dell’ingegno”.
Del resto la dottrina è concorde nel ritenere che il carattere ufficiale di un
documento e l’esigenza pubblicistica di una sua piena diffusione rappresentino
i criteri privilegiati per individuare le opere sottratte al diritto di autore
ai sensi del menzionato articolo 5.
Invece,
la documentazione e gli studi particolari posti in essere dalle Camere sembrano
rientrare piuttosto nella categoria delle "pubblicazioni ufficiali”
contemplate dall'articolo 11 della legge n. 633 del 1941, secondo cui alle
amministrazioni dello Stato, alle province ed ai comuni, spetta il diritto di
autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e
spese.
Infine,
per completezza si ricorderà che la recente legge 18 agosto 2000, n. 248 (Nuove
norme di tutela del diritto di autore) non ha introdotto disposizioni
particolari rilevanti ai nostri
fini, né ha modificato le citate norme della legge 22 aprile 1941, n. 633.
Si
segnalerà altresì che la convenzione di Berna sulla proprietà letteraria e la
convenzione universale di Ginevra sul diritto di autore - ratificata e resa
esecutiva ai sensi della legge 19 luglio 1956, n. 923 - non fanno cenno agli
atti ed alle pubblicazioni ufficiali.
Tuttavia,
in generale, si potrebbero considerare prevalenti per la loro specialità le
norme - ritenute tuttora in vigore dalla dottrina e dalla stessa giurisprudenza
parlamentare - di cui agli articoli 30 e 31 del regio editto 26 marzo 1848, n.
695 (Leggi sulla stampa): il primo stabilisce che " non potranno dar luogo
ad azione la pubblicazione dei discorsi tenuti nel Senato o nella Camera dei
deputati, le relazioni o qualunque altro scritto stampato per ordine delle
medesime; il secondo che" non darà neppure luogo ad azione il rendiconto
esatto, fatto in buona fede, delle discussioni del Senato o della Camera dei
deputati ...”. Tale immunità sembrerebbe riguardare il settore, sia penale
che civile e - ratione obiecti - la
riproduzione sia di atti e documenti che di discussioni parlamentari. In passato
si era ritenuto che tale immunità non si estendesse alla riproduzione del
rendiconto sommarlo, in quanto sprovvisto di valore ufficiale (Mancini e
Galeotti), ma attualmente - non
essendovi in generale norme restrittive, né specifiche per i resoconti
stenografici – l’immunità appare ricomprendere i resoconti sia stenografici
che sommari.
Da ultimo, per tutte le ragioni anzidette e per la loro specifica finalità
di diffusione, ai resoconti ufficiali delle Camere non sembrano potersi ritenere
applicabili le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 2 febbraio 1960,
n. 68, secondo cui la riproduzione totale e parziale di “documenti ufficiali
in libero commercio” devono essere preventivamente autorizzate dall’organo
statale produttore del documento, che va espressamente menzionato ed al quale
sono dovuti i diritti di autore ai sensi dell’articolo 11 della legge 22
aprile 1941, n. 633.
Per incidens,
circa le complesse problematiche attinenti il diritto di autore nel
lavoro autonomo - che potrebbero essere chiamate in causa in caso di
resocontazione stenografica o sommaria effettuata sulla base di un contratto
privato di committenza ed in ordine alle quali non sempre univoca è
l’opinione della dottrina e della stressa giurisprudenza - , ci si limiterà a
riportare l’opinione di Vittorio M. de Sanctis (I
soggetti del diritto d’autore, Milano, 2000, pp. 79-91), secondo cui i
terzi committenti, per il fatto del contratto che li lega agli autori, possono
ottenere, con un diritto di carattere derivativo, le facoltà di utilizzazione
che sono loro attribuite dal contratto stesso. Al riguardo non sembra necessario
un nuovo atto traslativo, occorrendo piuttosto una dichiarazione esplicita o
implicita dell’autore circa la volontà di rendere pubblica l’opera. Ma a
tal proposito si potrebbe ritenere che i terzi perfezionino l’acquisto dei
diritti mediante la consegna dell’elaborato da parte dell’autore, che
equivale alla rinuncia al suo diritto di inedito.
Profili organizzativi
L’attività
di resocontazione – forse perché tipica della burocrazia parlamentare ed
estranea all’organizzazione ministeriale – non è stata espressamente e
direttamente presa in considerazione dalla recente legge
7 giugno 2000,
n.150, che riguarda la disciplina delle attività di informazione e
di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.
Tuttavia,
proprio i resoconti, sia integrali che sommari, possono essere uno strumento
quanto mai utile per conseguire gli obiettivi generali previsti dalla citata
legge - vale a dire l’informazione ai mezzi di comunicazione di massa; la
comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alla collettività ed ad altri enti
- e per la realizzazione dei necessari prodotti informativi, e cioè “ogni
mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi,
anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, le strutture
informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di
comunicazione integrata e si sistemi telematici multimediali”.