COS’E’
LA RESOCONTAZIONE
Sono
troppo note per dover essere qui ripetute le argomentazioni di Norberto Bobbio,
secondo il quale il principio fondamentale dello Stato democratico è il
principio di pubblicità, ovvero del potere visibile. Rappresenta quindi una
precisa esigenza democratica privilegiare
nella sfera pubblica la dimensione della pubblicità e della trasparenza
(Giuseppe Ferrari), attenuando quella “riserva enorme di potere che è il
silenzio” (Nicola Abbamonte) e non rassegnandosi alla “necessaria inerenza
del segreto alla dimensione politica” (Gianfranco Miglio), né al fatto che
“il segreto sta nel nucleo più interno del potere” (Elias Canetti).
E’
altresì risaputo che le caratteristiche peculiari del parlamentarismo del
Novecento sono state individuate nella libera discussione e nella pubblicità
dei lavori assembleari (Carl Schmitt).
Pertanto
uno degli elementi per misurare il tasso di democraticità dell’ordinamento
parlamentare è costituito dai livelli di conoscibilità di quanto viene detto e
deciso negli organi delle Camere.
Ma
la particolarità delle attività di resocontazione, che assolvono precipuamente
a questa esigenza di pubblicità dell’ordinamento, si manifesta anche nel
fatto che in essa si fondono e confondono tre possibili funzioni differenziate
attualmente facenti capo alle pubbliche amministrazioni, al fine di attuare
soprattutto nei confronti dell'esterno il (nuovo) diritto costituzionale ad
essere informati.
In
tale ambito si è soliti distinguere tra comunicazione, intesa come attività
finalizzata ad un migliore rapporto con l'opinione pubblica; informazione,
considerata la "veicolazione imparziale di notizie a soggetti esterni
incaricati della loro elaborazione"; e documentazione, vale a dire la messa
a disposizione di strumenti per conoscere e ricostruire anche a distanza di
tempo determinati eventi.
Se
oggi va di moda nelle pubbliche amministrazioni enfatizzare la cosiddetta
"comunicazione istituzionale" (cfr. la recente legge 7 giugno 2000, n.
150, recante la disciplina delle attività di informazione e di comunicazione
delle pubbliche amministrazioni), le attività di resocontazione hanno dato vita
ai primi embrionali servizi istituzionali di informazione esterna diversi dalla
mera tradizionale "pubblicità legale" degli atti pubblici.
Così
configurate, le attività di resocontazione si caratterizzano per la "poliformità"
delle esigenze immediatamente soddisfatte e per la "complessità"
delle finalità che possono essere virtualmente o effettivamente perseguite,
anche in riferimento alla concreta attuazione di prescrizioni costituzionali.
A
questo riguardo, possono sinteticamente essere indicate cinque finalità
prioritarie.
l)
In primo luogo ed in via immediata, si tratta di conferire la massima efficacia
possibile alla libertà di parola nelle Assemblee parlamentari, così garantendo
in modo combinato l'articolo 68, primo comma, della Costituzione (concernente l'insindacabilità
delle opinioni espresse dai parlamentari nell'esercizio delle loro funzioni) da
un lato, e gli articoli 64, secondo comma, e 72, terzo comma, della Costituzione
(riguardanti il principio della pubblicità dei lavori parlamentari) dall'altro.
2)
Le attività di resocontazione incidono inoltre sul rapporto tra elettori ed
eletti, tanto più delicato e rilevante nell'ambito di un sistema elettorale
prevalentemente maggioritario, in cui evidentemente la logica del collegio
elettorale di appartenenza tende ad essere più diretta ed immediata. Anche in
tal caso potrebbe richiamarsi una norma della Costituzione, vale a dire
l'articolo 67, almeno nella particolare lettura di una parte della dottrina,
secondo cui il complessivo dovere del membro del Parlamento di
"rappresentare" la Nazione va letto anche come dovere di informare l'elettorato di riferimento sul proprio operato nelle attività istituzionali.
3)
Sebbene la giurisprudenza ed in parte la stessa dottrina non abbiano attribuito
ai lavori preparatori un valore decisivo al fine di ricostruire l'intenzione del
legislatore quale criterio ermeneutico indicato dall'articolo 12 delle preleggi
al Codice civile, tuttavia ne è stata riconosciuta la funzione sussidiaria di
utile elemento di ausilio nell'interpretazione delle leggi (v. Cass. 79/3276). A
tal punto che, per affermare un'interpretazione contrastante con inequivoche
risultanze parlamentari, si sono ritenute necessarie una convergenza ed una
persuasività di ragioni giuridiche di grado particolarmente elevato (v. Cass.
74/263).
Con
queste precisazioni va evidenziato come i resoconti parlamentari costituiscano
il principale strumento al quale l'interprete del diritto possa far riferimento
per meglio accertare la finalizzazione della norma legislativa di dubbia
esegesi. In quest'ottica, pertanto, l'attività di resocontazione può
considerarsi strumentale anche ai fini di quella "nomofilachia"
attribuita alla Corte di cassazione dall'articolo 111, secondo comma, della
Costituzione.
4)
Pur in assenza, a differenza di altri ordinamenti, di prescrizioni espresse
circa il valore giuridico probatorio o certificatorio dei resoconti, occorre
ricordare che la Corte costituzionale - nell'affermare la propria competenza a
controllare l'osservanza delle norme della Costituzione nel processo di
formazione delle leggi - ha specificato di potersi a tal fine avvalere di
"tutti gli elementi utili per ricostruire la realtà di quanto avvenuto nel
corso del procedimento, e in primo luogo delle varie pubblicazioni (parzialmente
e lacunosamente disciplinate nei regolamenti assembleari) destinate a dare
pubblica notizia dei lavori legislativi". Anche se, onde utilizzare a tal
fine i resoconti parlamentari, la Consulta ha ritenuto di poterlo fare con il
corredo di una specifica dichiarazione del Presidente della Camera interessata,
che ne attestava la conformità a quanto effettivamente avvenuto (v. Corte
costituzionale, sentenze 9 marzo 1959, n. 9, e 15 luglio 1969, n. 134).
Pertanto,
anche in questo caso i resoconti parlamentari rappresentano uno strumento "para-certificatorio"
utilizzabile dalla Corte costituzionale quale giudice delle leggi ai sensi
dell'articolo 134 della Costituzione.
5)
Infine, la regolare resocontazione dei lavori parlamentari costituisce in uno
Stato di diritto da un lato una vera e propria garanzia del nuovo diritto
all'informazione, che sempre più si configura come uno dei diritti fondamentali
dei cittadini nella società contemporanea; e dall'altro un fattore strumentale
ad un esercizio ex informata conscientia
delle cosiddette libertà democratiche, riferibili in chiave politica agli
articoli 17, 21 e 49 della Costituzione (libertà, rispettivamente, di riunione,
di manifestazione del proprio pensiero e di associarsi in partiti). Da ultimo,
l'attività di resocontazione assolve anche un'importante funzione di carattere
cronistorico, consentendo allo storico del futuro di ricostruire gli eventi
svoltisi in precedenza nelle assemblee rappresentative. Si tratta a ben guardare
di un elemento essenziale per la ricostruzione delle vicende politiche di un
paese democratico.
Sulla
base di queste argomentazioni si comprenderà facilmente perché un resocontista
deve considerarsi una figura professionale di alta specializzazione, che non va
confuso, ad esempio, con un semplice sbobinatore,
vale a dire con un mero riproduttore a posteriori delle opinioni
espresse da altri. Infatti, il resocontista si caratterizza innanzitutto
per diventare un soggetto attivo, e quindi a suo
modo un protagonista, nei processi di
trasposizione del testo orale nella forma scritta.
Certamente
si può considerare un principio di etica pubblica il dovere che ha il
resocontista di rispettare il criterio
della “fedeltà nella riproduzione dell’altrui pensiero”. Ma al contempo
dovrà abilmente e ragionevolmente saper adoperare il cosiddetto “filtro”
del resocontista: sostituire i termini adoperati in maniera impropria, eliminare
le ripetizioni inutili, completare i periodi lasciati in sospeso, correggere
eventuali errori nella consecutio temporis
o nella strutturazione delle frasi composte, modificare i riferimenti (in
particolare, di tipo normativo, storico, politico, nominalistico, cronologico e
territoriale) palesemente sbagliati e così via. Si tratta, comunque, giova
ripeterlo, di interventi di “microchirurgia” (Zambelli – Palmese), oppure,
se si preferisce, di “chirurgia plastica”, e non della scrittura di opere
letterarie che esaltino la capacità innovativa e la fantasia artistica
dell’autore.
Ancora
valide sono al riguardo le regole dettate presso il Senato della Repubblica,
verso la fine dell’Ottocento, per la revisione dei resoconti stenografici:
“non fare che i cambiamenti strettamente necessari per ricondurre la frase a
quella regolarità e proprietà da cui si fosse allontanata nella foga
dell’improvvisazione, mantenendo peraltro fedele non solo l’idea, ma anche,
per quanto si può, l’espressione dell’oratore”.
Le
attività di resocontazione possono suddividersi in due grandi partizioni: la
resocontazione integrale e la
resocontazione sommaria.
La
resocontazione integrale consiste
nella riproduzione totale, parola per parola, ma in forma corretta, del discorso
tenuto dall’oratore. A tal fine attualmente possono essere adoperate varie
tecniche, le più diffuse delle quali possono classificarsi nelle seguenti
quattro tipologie:
1)
la stenografia: per mezzo della
scrittura di stenogrammi, che poi vengono trasformati in linguaggio corrente, in
genere secondo i metodi classici presenti in Italia: Gabelsberger-Noe, Meschini,
Cima, Mosciaro;
2)
la stenotipia, che utilizza
particolari macchine a tastiera per la scrittura di segni, che immediatamente o
successivamente vengono elaborati in linguaggio corrente;
3)
la riproduzione vocale,
mediante la registrazione fonica degli interventi, nonchè l’ascolto e la
dettatura con riconoscimento vocale da parte di un operatore;
4)
la sbobinatura, che consiste
nella registrazione, l’ascolto e
la dattiloscrittura successiva.
La
resocontazione sommaria può essere
definita riprendendo l’antica avvertenza che compariva nei resoconti sommari
delle sedute della Camera dei deputati: “una sintesi immediata dei dibattiti
successivamente e integralmente pubblicati negli Atti Parlamentari”.
Innanzitutto
vi è una implicita distinzione, sottesa nella citata definizione, tra resoconto
stenografico (considerato “atto parlamentare”) e resoconto sommario, che
quindi sembra assumere una carattere non ufficiale, una valenza meramente
informativa ed una natura di tipo giornalistica.
Inoltre,
emergono chiare le caratteristiche tipiche del resoconto sommario:
l’immediatezza e la sinteticità.
Sarebbe
sbagliato ritenere che nella moderna società, in cui il progresso tecnologico
ed organizzativo consente – a differenza del passato – di poter disporre di
resoconti integrali sostanzialmente in tempo reale, il resoconto sommario non
avrebbe più ragione d’essere.
Si
dimentica l’altra delle caratteristiche indicate, oltre all’immediatezza: la
sinteticità. Anzi si potrebbe ragionevolmente sostenere che proprio le società
moderne – caratterizzate dalla velocità e da un’elefantiasi informativa –
esaltino vieppiù quelle esigenze di sinteticità contenutistica e di rapidità
di lettura, cui da sempre il resoconto sommario si lega.
Pertanto
a ben guardare attualmente non solo il resoconto sommario conserva una
persistente ragion d’essere, pur in presenza di resoconti integrali più
rapidamente fruibili, ma addirittura avrebbe accresciuto la propria efficacia
informativa.
Ma
non basta. Oltre all’inevitabile necessità di
sintesi contenutistiche di fronte al crescente trend
inflattivo di notizie, il resoconto sommario proprio per la sua essenzialità
rappresenta uno strumento particolarmente adatto alle specifiche esigenze poste
dalla rapidità tecnologica (Televideo, Internet, comunicazioni per posta
elettronica).
Infine
ed in ogni caso, il resoconto sommario è uno strumento agile e di facile
gestione - per il quale al limite sono sufficienti una penna, alcuni fogli
bianchi ed una macchina da scrivere - , che consente di poter soddisfare a tre
finalità distinte in termini di spazio e di luogo. Nell’immediato e nello
stessa sede del dibattito consente un informazione rapida, continua e fruibile
delle opinioni che si vanno esprimendo, a beneficio soprattutto del mondo del
giornalismo o semplicemente di coloro che non hanno potuto partecipare
costantemente ai lavori.
Nel
breve-medio periodo e nella sede della segreteria dell’assise o dell’ente
organizzatore, il resoconto sommario può assolvere di fatto alle funzioni di un
“processo verbale”, vale a dire di un testo scritto contenente gli atti e le
deliberazioni, l’oggetto delle discussioni ed i nomi degli intervenuti, nonché
l’andamento procedurale dei lavori (v. art. 60 del Regolamento del Senato e
art. 11 del Regolamento della Camera).
Nel
lungo periodo ed ad esempio negli archivi dell’ente che ha organizzato il
dibattito, il resoconto sommario svolge altresì la funzione di traccia storica
di quanto avvenuto e detto in una determinata assise.
Per
quanto concerne le tecniche di redazione del resoconto sommario possono
ricordarsi due metodi fondamentali, che poi appartengono alla tradizione dei due
rami di Parlamento italiano.
1)
Il primo metodo, in uso alla Camera dei deputati, consiste nello scrivere
“in presa diretta” il testo del resoconto sommario, già in forma compiuta e
pressoché definitiva, via via che si ascolta l’oratore.
2)
Il secondo metodo, adoperato invece al Senato della Repubblica, consiste
nella scrittura di meri appunti – e non di testi sostanzialmente compiuti –
durante l’ascolto dell’intervento dell’oratore; appunti che poi vengono
successivamente elaborati in una sintesi compiuta.