COS’E’ LA RESOCONTAZIONE

          

Sono troppo note per dover essere qui ripetute le argomentazioni di Norberto Bobbio, secondo il quale il principio fondamentale dello Stato democratico è il principio di pubblicità, ovvero del potere visibile. Rappresenta quindi una precisa esigenza democratica  privilegiare nella sfera pubblica la dimensione della pubblicità e della trasparenza (Giuseppe Ferrari), attenuando quella “riserva enorme di potere che è il silenzio” (Nicola Abbamonte) e non rassegnandosi alla “necessaria inerenza del segreto alla dimensione politica” (Gianfranco Miglio), né al fatto che “il segreto sta nel nucleo più interno del potere” (Elias Canetti).

        E’ altresì risaputo che le caratteristiche peculiari del parlamentarismo del Novecento sono state individuate nella libera discussione e nella pubblicità dei lavori assembleari (Carl Schmitt).

Pertanto uno degli elementi per misurare il tasso di democraticità dell’ordinamento parlamentare è costituito dai livelli di conoscibilità di quanto viene detto e deciso negli organi delle Camere.

Ma la particolarità delle attività di resocontazione, che assolvono precipuamente a questa esigenza di pubblicità dell’ordinamento, si manifesta anche nel fatto che in essa si fondono e confondono tre possibili funzioni differenziate attualmente facenti capo alle pubbliche amministrazioni, al fine di attuare soprattutto nei confronti dell'esterno il (nuovo) diritto costituzionale ad essere informati.

In tale ambito si è soliti distinguere tra comunicazione, intesa come attività finalizzata ad un migliore rapporto con l'opinione pubblica; informazione, considerata la "veicolazione imparziale di notizie a soggetti esterni incaricati della loro elaborazione"; e documentazione, vale a dire la messa a disposizione di strumenti per conoscere e ricostruire anche a distanza di tempo determinati eventi.

Se oggi va di moda nelle pubbliche amministrazioni enfatizzare la cosiddetta "comunicazione istituzionale" (cfr. la recente legge 7 giugno 2000, n. 150, recante la disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), le attività di resocontazione hanno dato vita ai primi embrionali servizi istituzionali di informazione esterna diversi dalla mera tradizionale "pubblicità legale" degli atti pubblici.

Così configurate, le attività di resocontazione si caratterizzano per la "poliformità" delle esigenze immediatamente soddisfatte e per la "complessità" delle finalità che possono essere virtualmente o effettivamente perseguite, anche in riferimento alla concreta attuazione di prescrizioni costituzionali.

A questo riguardo, possono sinteticamente essere indicate cinque finalità prioritarie.

l) In primo luogo ed in via immediata, si tratta di conferire la massima efficacia possibile alla libertà di parola nelle Assemblee parlamentari, così garantendo in modo combinato l'articolo 68, primo comma, della Costituzione (concernente l'insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari nell'esercizio delle loro funzioni) da un lato, e gli articoli 64, secondo comma, e 72, terzo comma, della Costituzione (riguardanti il principio della pubblicità dei lavori parlamentari) dall'altro.

2) Le attività di resocontazione incidono inoltre sul rapporto tra elettori ed eletti, tanto più delicato e rilevante nell'ambito di un sistema elettorale prevalentemente maggioritario, in cui evidentemente la logica del collegio elettorale di appartenenza tende ad essere più diretta ed immediata. Anche in tal caso potrebbe richiamarsi una norma della Costituzione, vale a dire l'articolo 67, almeno nella particolare lettura di una parte della dottrina, secondo cui il complessivo dovere del membro del Parlamento di "rappresentare" la Nazione va letto anche come dovere di informare l'elettorato di riferimento sul proprio operato nelle attività istituzionali.

3) Sebbene la giurisprudenza ed in parte la stessa dottrina non abbiano attribuito ai lavori preparatori un valore decisivo al fine di ricostruire l'intenzione del legislatore quale criterio ermeneutico indicato dall'articolo 12 delle preleggi al Codice civile, tuttavia ne è stata riconosciuta la funzione sussidiaria di utile elemento di ausilio nell'interpretazione delle leggi (v. Cass. 79/3276). A tal punto che, per affermare un'interpretazione contrastante con inequivoche risultanze parlamentari, si sono ritenute necessarie una convergenza ed una persuasività di ragioni giuridiche di grado particolarmente elevato (v. Cass. 74/263).

Con queste precisazioni va evidenziato come i resoconti parlamentari costituiscano il principale strumento al quale l'interprete del diritto possa far riferimento per meglio accertare la finalizzazione della norma legislativa di dubbia esegesi. In quest'ottica, pertanto, l'attività di resocontazione può considerarsi strumentale anche ai fini di quella "nomofilachia" attribuita alla Corte di cassazione dall'articolo 111, secondo comma, della Costituzione.

4) Pur in assenza, a differenza di altri ordinamenti, di prescrizioni espresse circa il valore giuridico probatorio o certificatorio dei resoconti, occorre ricordare che la Corte costituzionale - nell'affermare la propria competenza a controllare l'osservanza delle norme della Costituzione nel processo di formazione delle leggi - ha specificato di potersi a tal fine avvalere di "tutti gli elementi utili per ricostruire la realtà di quanto avvenuto nel corso del procedimento, e in primo luogo delle varie pubblicazioni (parzialmente e lacunosamente disciplinate nei regolamenti assembleari) destinate a dare pubblica notizia dei lavori legislativi". Anche se, onde utilizzare a tal fine i resoconti parlamentari, la Consulta ha ritenuto di poterlo fare con il corredo di una specifica dichiarazione del Presidente della Camera interessata, che ne attestava la conformità a quanto effettivamente avvenuto (v. Corte costituzionale, sentenze 9 marzo 1959, n. 9, e 15 luglio 1969, n. 134).

Pertanto, anche in questo caso i resoconti parlamentari rappresentano uno strumento "para-certificatorio" utilizzabile dalla Corte costituzionale quale giudice delle leggi ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione.

5) Infine, la regolare resocontazione dei lavori parlamentari costituisce in uno Stato di diritto da un lato una vera e propria garanzia del nuovo diritto all'informazione, che sempre più si configura come uno dei diritti fondamentali dei cittadini nella società contemporanea; e dall'altro un fattore strumentale ad un esercizio ex informata conscientia delle cosiddette libertà democratiche, riferibili in chiave politica agli articoli 17, 21 e 49 della Costituzione (libertà, rispettivamente, di riunione, di manifestazione del proprio pensiero e di associarsi in partiti). Da ultimo, l'attività di resocontazione assolve anche un'importante funzione di carattere cronistorico, consentendo allo storico del futuro di ricostruire gli eventi svoltisi in precedenza nelle assemblee rappresentative. Si tratta a ben guardare di un elemento essenziale per la ricostruzione delle vicende politiche di un paese democratico.

Sulla base di queste argomentazioni si comprenderà facilmente perché un resocontista deve considerarsi una figura professionale di alta specializzazione, che non va confuso, ad esempio, con un semplice sbobinatore, vale a dire con un mero riproduttore a posteriori delle opinioni  espresse da altri. Infatti, il resocontista si caratterizza innanzitutto per diventare un soggetto attivo, e quindi  a suo modo un protagonista, nei processi di trasposizione del testo orale nella forma scritta.

Certamente si può considerare un principio di etica pubblica il dovere che ha il resocontista di rispettare il  criterio della “fedeltà nella riproduzione dell’altrui pensiero”. Ma al contempo dovrà abilmente e ragionevolmente saper adoperare il cosiddetto “filtro” del resocontista: sostituire i termini adoperati in maniera impropria, eliminare le ripetizioni inutili, completare i periodi lasciati in sospeso, correggere eventuali errori nella consecutio temporis o nella strutturazione delle frasi composte, modificare i riferimenti (in particolare, di tipo normativo, storico, politico, nominalistico, cronologico e territoriale) palesemente sbagliati e così via. Si tratta, comunque, giova ripeterlo, di interventi di “microchirurgia” (Zambelli – Palmese), oppure, se si preferisce, di “chirurgia plastica”, e non della scrittura di opere letterarie che esaltino la capacità innovativa e la fantasia artistica dell’autore.

Ancora valide sono al riguardo le regole dettate presso il Senato della Repubblica, verso la fine dell’Ottocento, per la revisione dei resoconti stenografici: “non fare che i cambiamenti strettamente necessari per ricondurre la frase a quella regolarità e proprietà da cui si fosse allontanata nella foga dell’improvvisazione, mantenendo peraltro fedele non solo l’idea, ma anche, per quanto si può, l’espressione dell’oratore”.

Le attività di resocontazione possono suddividersi in due grandi partizioni: la resocontazione integrale e la resocontazione sommaria.

La resocontazione integrale consiste nella riproduzione totale, parola per parola, ma in forma corretta, del discorso tenuto dall’oratore. A tal fine attualmente possono essere adoperate varie tecniche, le più diffuse delle quali possono classificarsi nelle seguenti quattro tipologie:

1)       la stenografia: per mezzo della scrittura di stenogrammi, che poi vengono trasformati in linguaggio corrente, in genere secondo i metodi classici presenti in Italia: Gabelsberger-Noe, Meschini, Cima, Mosciaro;

2)       la stenotipia, che utilizza particolari macchine a tastiera per la scrittura di segni, che immediatamente o successivamente vengono elaborati in linguaggio corrente;

3)       la riproduzione vocale, mediante la registrazione fonica degli interventi, nonchè l’ascolto e la dettatura con riconoscimento vocale da parte di un operatore;

4)       la sbobinatura, che consiste nella registrazione, l’ascolto  e la dattiloscrittura successiva.

 

La resocontazione sommaria può essere definita riprendendo l’antica avvertenza che compariva nei resoconti sommari delle sedute della Camera dei deputati: “una sintesi immediata dei dibattiti successivamente e integralmente pubblicati negli Atti Parlamentari”.

Innanzitutto vi è una implicita distinzione, sottesa nella citata definizione, tra resoconto stenografico (considerato “atto parlamentare”) e resoconto sommario, che quindi sembra assumere una carattere non ufficiale, una valenza meramente informativa ed una natura di tipo giornalistica.

Inoltre, emergono chiare le caratteristiche tipiche del resoconto sommario: l’immediatezza e la sinteticità.

Sarebbe sbagliato ritenere che nella moderna società, in cui il progresso tecnologico ed organizzativo consente – a differenza del passato – di poter disporre di resoconti integrali sostanzialmente in tempo reale, il resoconto sommario non avrebbe più ragione d’essere.

Si dimentica l’altra delle caratteristiche indicate, oltre all’immediatezza: la sinteticità. Anzi si potrebbe ragionevolmente sostenere che proprio le società moderne – caratterizzate dalla velocità e da un’elefantiasi informativa – esaltino vieppiù quelle esigenze di sinteticità contenutistica e di rapidità di lettura, cui da sempre il resoconto sommario si lega.

Pertanto a ben guardare attualmente non solo il resoconto sommario conserva una persistente ragion d’essere, pur in presenza di resoconti integrali più rapidamente fruibili, ma addirittura avrebbe accresciuto la propria efficacia informativa.

Ma non basta. Oltre all’inevitabile necessità di  sintesi contenutistiche di fronte al crescente trend inflattivo di notizie, il resoconto sommario proprio per la sua essenzialità rappresenta uno strumento particolarmente adatto alle specifiche esigenze poste dalla rapidità tecnologica (Televideo, Internet, comunicazioni per posta elettronica).  

Infine ed in ogni caso, il resoconto sommario è uno strumento agile e di facile gestione - per il quale al limite sono sufficienti una penna, alcuni fogli bianchi ed una macchina da scrivere - , che consente di poter soddisfare a tre finalità distinte in termini di spazio e di luogo. Nell’immediato e nello stessa sede del dibattito consente un informazione rapida, continua e fruibile delle opinioni che si vanno esprimendo, a beneficio soprattutto del mondo del giornalismo o semplicemente di coloro che non hanno potuto partecipare costantemente ai lavori.

Nel breve-medio periodo e nella sede della segreteria dell’assise o dell’ente organizzatore, il resoconto sommario può assolvere di fatto alle funzioni di un “processo verbale”, vale a dire di un testo scritto contenente gli atti e le deliberazioni, l’oggetto delle discussioni ed i nomi degli intervenuti, nonché l’andamento procedurale dei lavori (v. art. 60 del Regolamento del Senato e art. 11 del Regolamento della Camera).

Nel lungo periodo ed ad esempio negli archivi dell’ente che ha organizzato il dibattito, il resoconto sommario svolge altresì la funzione di traccia storica di quanto avvenuto e detto in una determinata assise.

Per quanto concerne le tecniche di redazione del resoconto sommario possono ricordarsi due metodi fondamentali, che poi appartengono alla tradizione dei due rami di Parlamento italiano.

1)                                        Il primo metodo, in uso alla Camera dei deputati, consiste nello scrivere “in presa diretta” il testo del resoconto sommario, già in forma compiuta e pressoché definitiva, via via che si ascolta l’oratore.

2)                            Il secondo metodo, adoperato invece al Senato della Repubblica, consiste nella scrittura di meri appunti – e non di testi sostanzialmente compiuti – durante l’ascolto dell’intervento dell’oratore; appunti che poi vengono successivamente elaborati in una sintesi compiuta.