UN
NUOVO CODICE PER LA REDAZIONE DEI TESTI NORMATIVI
Sono
troppo conosciute per dover essere qui ripetute le tesi prima
dell’illuminismo giuridico e poi del gius-positivismo circa la necessità
per il linguaggio giuridico di tendere sempre alla massima chiarezza semantica
e completezza contenutistica. A tale impostazione si è legata, sotto il
profilo delle prospettive ermeneutiche, la metodologia incentrata
sull’interpretazione letterale o, se si preferisce, sugli argomenti
semantici, in particolare propugnata dalla famosa Scuola dell’esegesi. E’
altresì risaputo come tali orizzonti siano stati di recente ripresi e
rinnovati nelle conclusioni della cosiddetta “filosofia analitica del
linguaggio”.
Ma,
al di là delle impegnative dialettiche sui criteri interpretativi e qualunque
sia la metodologia propugnata, è innegabile che l’obiettivo del “buon
legislatore” - che poi è anche
un indispensabile presupposto per il “buon interprete” - non può non
essere quello di un corretto uso degli enunciati semantici e di un’adeguata
articolazione delle proposizioni linguistiche. E la “buona fattura” delle
norme necessita di regole codificate, anche di tipo formale.
E’
altresì noto che negli ultimi tempi è sempre più avvertita l'esigenza di
migliorare la qualità della legge. Ne sono segnali emblematici, per quanto
concerne il potere legislativo, l'emanazione delle circolari sull'istruttoria
legislativa dei Presidenti delle due Camere (in data 10 gennaio 1997) e la
previsione del Comitato per la legislazione presso la Camera dei deputati
(art. 16-bis del Regolamento, introdotto il 24 settembre 1997); mentre in ambito
governativo possono ricordarsi l'istituzione del Nucleo per la semplificazione
delle norme e delle procedure presso la Presidenza del Consiglio (art. 3 della
legge 8 marzo 1999, n. 50) e l'emanazione dell'atto riguardante l'analisi
tecnico-normativa e la verifica dell'impatto della regolamentazione (direttiva
del Presidente del Consiglio del 27 marzo 2000: v. "Gazzetta
Ufficiale" n. 118 del 23 maggio 2000). Ad un livello extra-nazionale si
può citare il gruppo di lavoro dei Presidenti dei Parlamenti europei sulla
qualità della legislazione (v. il documento del gennaio 1999 sulla complessità
normativa e sul ruolo dei parlamenti nell'epoca della globalizzazione).
In
quest'ottica si inserisce l'iniziativa del ministro per i rapporti con il
Parlamento Loiero, che con decreto del 7 aprile 2000 ha nominato una
Commissione di studio sulle tecniche di redazione dei testi normativi
presieduta dal professore Vittorio Di Ciolo (già vice segretario generale del
Senato della Repubblica) e composta da Tommaso Edoardo Frosini (professore
associato di diritto costituzionale), nonché dai consiglieri parlamentari
Agostino Arista, Luigi Ciaurro e Alfonso Sandomenico.
In
particolare, nel preambolo del decreto costitutivo - in cui sono illustrate le
ragioni giustificative e le finalità - il Ministro ha rilevato innanzitutto
come tra le nuove funzioni delegategli dal Presidente del Consiglio dei
ministri vi sia il compito di provvedere agli adempimenti concernenti la
presentazione di relazioni contenenti l'analisi dell'impatto della
regolamentazione (AIR), sollecitate dalle Commissioni permanenti a norma
dell'articolo 5, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50. Inoltre, il
Ministro ha ricordato i risultati non del tutto positivi dell'indagine sulle
tecniche di redazione dei testi normativi nell'ambito dei Ministeri, contenuti
nella Relazione annuale al Parlamento sullo stato della Pubblica
Amministrazione, inviata il 28 gennaio 1999 dal Ministro per la funzione
pubblica.
Il
Ministro ha altresì sottolineato l'esigenza di migliorare la fattura
redazionale dei testi normativi mediante la definizione di criteri puntuali e
di regole condivise e la necessità di facilitare la fruibilità delle norme
da parte dei destinatari e di favorire la diminuzione della conflittualità
giuridico-interpretativa mediante il miglioramento della qualità della
normazione. Infine, il Ministro ha evidenziato l'opportunità di fornire
adeguati strumenti di ausilio tecnico nella redazione dei testi normativi al
citato Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure.
Sulla base di queste argomentazioni, all'articolo. 2 del citato decreto vengono assegnati alla Commissione di studio sulle tecniche di redazione dei testi normativi i seguenti compiti: a) procedere alla ricognizione di testi, diffusi a vari livelli, contenenti regole e raccomandazioni da seguire nella redazione delle norme; b) aggiornare i vigenti criteri formali in materia di redazione dei testi normativi, anche alla luce della recente estensione dell'attività normativa affidata al Governo; c) predisporre un aggiornato ed organico codice di regole pratiche per la redazione dei testi normativi.
La Commissione di studio ha proceduto
innanzitutto alla ricognizione dei testi – sia a livello locale che
nazionale – contenenti regole e raccomandazioni da seguire nella redazione
delle norme ed alla analisi delle decisioni della giurisprudenza
costituzionale aventi rilevanza in ordine alla tecnica legislativa. Ha inoltre
tenuto conto degli studi della dottrina italiana e straniera sul cosiddetto
“drafting”, e della normativa che disciplina la materia in alcuni
ordinamenti europei.
Da ultimo, la Commissione di studio ha concluso i suoi lavori con la
trasmissione in data 4 luglio al ministro Toia (nel frattempo succeduta
all'incarico di curare i rapporti con il Parlamento) di una raccolta organica
contenente regole e raccomandazioni sulla formulazione tecnica dei testi
legislativi, che qui di seguito si pubblica per la prima volta.
Si tratta di un aggiornato ed organico codice di regole pratiche per
la redazione dei testi normativi, che vuole rappresentare una versione
riveduta, aggiornata e ampliata – alla luce sia della evoluzione teorica e
materiale del “drafting” sia della prassi parlamentare sia della
"giurisprudenza" del Comitato per la legislazione della Camera dei
deputati – della Circolare del 1986, emanata d'intesa fra i Presidenti delle
Camere e il Presidente del Consiglio dei Ministri, contenente "Regole e
raccomandazioni sulla formulazione tecnica dei testi legislativi" (v. la
circolare delle Presidenze delle Camere del 28 febbraio 1986 e quella in
identico testo della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio
1986, su “Gazzetta Ufficiale” del 29 maggio 1986, n. 123).
E' ora auspicabile che seguano iniziative concrete, volte a
formalizzare i risultati dell'iniziativa del ministro per i rapporti con il
Parlamento (v. in tal senso le dichiarazioni del ministro Toia: cfr. i
comunicati AGI e ANSA dell’11 ottobre 2000).
Negli ultimi tempi questo ministro senza portafoglio sempre più si
è caratterizzato per l'espletamento di una molteplicità di compiti di alta
qualificazione tecnica, accanto alle tradizionali funzioni squisitamente
politiche. Ma non basta: sempre in misura crescente il ruolo di tale ministro
si è collocato in una posizione intermedia – o, se si preferisce, mista –
tra quella di un ministro della presidenza "a tutto campo" (v. ad
esempio la seduta del Senato del 6 ottobre 2000, in cui il ministro Toia ha
reso comunicazioni urgenti sull'evoluzione della situazione nella Repubblica
federale di Jugoslavia) e la veste di un "ministro del parlamento per i
rapporti con il Governo”.
E proprio in quest'ultima ottica va letta l'iniziativa in questione
del ministro per i rapporti con il Parlamento, essendo la qualità della
normazione in uno Stato di diritto un bene pubblico per eccellenza, che quindi
non può non essere affrontato – nell'interesse della collettività – in
un'ottica, più che “bipartisan”, al di sopra delle parti stesse.
Luigi Ciaurro
RELAZIONE
della Commissione di studio sulle tecniche di redazione dei testi normativi
nominata con Decreto del Ministro per i rapporti con il Parlamento in data 7
aprile 2000.
·
* * * *
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha
nominato con decreto del 7 aprile 2000 una Commissione di studio sulle
tecniche di redazione dei testi normativi.
In particolare, nel preambolo del decreto
costitutivo il Ministro ha rilevato innanzitutto come tra le nuove funzioni
delegategli dal Presidente del Consiglio dei ministri vi sia il compito di
provvedere agli adempimenti concernenti la presentazione di relazioni
contenenti l’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR),
sollecitate dalle Commissioni permanenti a norma dell’articolo 5, comma 2,
della legge 8 marzo 1999, n.50.
Inoltre, il Ministro ha ricordato i risultati non
del tutto positivi dell’indagine sulle tecniche di redazione dei testi
normativi nell’ambito dei Ministeri, contenuti nella Relazione annuale al
Parlamento sullo stato della Pubblica Amministrazione, inviata il 28 gennaio
1999 dal Ministro per la funzione pubblica.
Il Ministro ha altresì sottolineato l’esigenza
di migliorare la fattura redazionale dei testi normativi mediante la
definizione di criteri puntuali e di regole condivise e la necessità di
facilitare la fruibilità delle norme da parte dei destinatari e di favorire
la diminuzione della conflittualità giuridico-interpretativa mediante il
miglioramento della qualità della normazione.
Infine, il Ministro ha evidenziato l’opportunità
di fornire adeguati strumenti di ausilio tecnico nella redazione dei testi
normativi al Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure,
costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Sulla base di queste argomentazioni, all’art.2
del citato decreto vengono assegnati alla Commissione di studio sulle tecniche
di redazione dei testi normativi i seguenti compiti:
a)
procedere alla ricognizione di testi, diffusi a vari livelli, contenenti
regole e raccomandazioni da seguire nella redazione delle norme;
b)
aggiornare i vigenti criteri formali in materia di redazione dei testi
normativi, anche alla luce delle recente estensione dell’attività normativa
affidata al Governo;
c)
predisporre un aggiornato ed organico codice di regole pratiche per la
redazione dei testi normativi.
La Commissione di studio ha lavorato per tre mesi
riunendosi periodicamente, e si è avvalsa dell’ottimo supporto della
segreteria tecnica ed organizzativa del Dipartimento per i rapporti con il
Parlamento. La Commissione ha svolto i compiti ad essa assegnati: procedendo
alla ricognizione dei testi – sia a livello locale che nazionale –
contenenti regole e raccomandazioni da seguire nella redazione delle norme;
analizzando le decisioni della giurisprudenza costituzionale aventi rilevanza
in ordine alla tecnica legislativa; tenendo conto degli studi della dottrina
italiana e straniera sul cosiddetto drafting,
e della normativa che disciplina la materia in alcuni ordinamenti europei;
predisponendo un aggiornato ed organico codice di regole pratiche per la
redazione dei testi normativi, che viene qui brevemente illustrato. Si tratta
di una versione riveduta, aggiornata e ampliata – alla luce sia della
evoluzione teorica e materiale del drafting
sia della prassi parlamentare sia della “giurisprudenza” del Comitato per
la legislazione della Camera dei deputati previsto dall’art. 16-bis
del regolamento – della Circolare del 1986, emanata d’intesa fra i
Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei Ministri, contenente
“Regole e raccomandazioni sulla formulazione tecnica dei testi
legislativi”.
* * * * *
1. E’ nota la situazione di crisi in cui versa
il sistema della legislazione in Italia. Due, in particolare, sono i fenomeni
che affliggono da tempo tale sistema: l’inflazione e l’inquinamento.
Nel primo caso, vi è un problema di
iperlegislazione, se è vero – come risulta da stime provenienti da fonti
autorevoli – che ci sono nell’ordinamento circa 15.000 leggi statali, che
ingolfano il sistema giuridico.
Nel secondo caso, invece, vi è un problema di
cattiva redazione delle leggi, dovuto a formulazioni normative talvolta
ambigue, all’uso di norme “intruse” oppure di rinvii criptici ad altre
leggi, e così via. Si tratta di difetti che incidono comunque sulla qualità
del testo e che sono dovuti per lo più a scarsa attenzione nella redazione
oppure ad insufficiente o mancato coordinamento con il contesto normativo in
cui le nuove disposizioni vanno a collocarsi. L’insieme di tali difetti
combinati tra loro determina uno stato di inquinamento dell’ordinamento
giuridico, che influisce in modo negativo sulla certezza del diritto,
sull’equilibrio dei poteri costituzionali, sull’efficienza della
giustizia, sull’osservanza della legge: tutti valori fondanti di una società
liberaldemocratica, che possono essere minati dalla diffusione e circolazione
di leggi oscure. A questo stato di cose occorre porre rimedio. E’ opinione
ormai largamente diffusa, quella secondo la quale un incisivo contributo viene
da una maggiore attenzione, che occorre porre nella tecnica di redazione dei
testi normativi (il drafting), attraverso l’osservanza ed il rispetto di una serie di
regole tendenti ad assicurare un uso chiaro, univoco ed omogeneo del
linguaggio normativo.
2. Ovviamente non sono mancati interventi volti
quantomeno a ridimensionare i due fenomeni sopra indicati. In particolare, si
possono ricordare alcuni significativi interventi, che si sono avuti nel corso
degli ultimi anni al fine di ottenere un miglioramento della qualità della
legge. Si segnalano qui, e in rapida sintesi, alcune delle tappe più
rappresentative dell’attenzione che si è venuta a manifestare riguardo al
problema della tecnica legislativa, ovvero della “legistica”, quale arte
del buon legiferare.
Si suole indicare nel Rapporto predisposto dal Ministro
per la funzione pubblica Massimo Severo Giannini, dedicato ai principali
problemi dell’amministrazione dello Stato e trasmesso alle Camere nel 1979,
il primo documento ufficiale nel quale si metteva in evidenza il problema
della (scarsa) attuabilità amministrativa delle leggi e “l’abbondanza
delle grida in forma di legge”, e si avanzavano alcuni suggerimenti per
porvi rimedio.
Nel 1980 venne nominata una Commissione di studio
presieduta da Alberto Barettoni Arleri, col compito di affrontare il problema
riguardante la “semplificazione delle procedure e la fattibilità e
l’applicabilità delle leggi nonché l’approntamento dei conseguenti
schemi normativi”. Il risultato del lavoro prodotto dalla Commissione venne
poi presentato in Parlamento; nella relazione venivano indicate, tra
l’altro, alcune proposte implicanti modifiche costituzionali, legislative e
dei regolamenti parlamentari, atte ad eliminare o comunque a mitigare gli
aspetti più vistosi dei difetti di tecnica legislativa. Sebbene il lavoro
della Commissione Barettoni Arleri non abbia avuto una immediata ricaduta
positiva sulla soluzione concreta dei problemi suddetti, esso aprì
senz’altro la strada a nuovi studi ed interessi scientifici sul tema della
redazione del testo legislativo, e da allora si iniziò a diffondere
l’esigenza di rendere davvero conoscibili gli enunciati normativi. Esigenza
che di lì a breve ebbe un primo seguito pratico. Inizialmente a livello
locale: infatti, il Consiglio e la Giunta della regione Toscana elaborarono un
testo intitolato “Suggerimenti per la redazione dei testi normativi”, che
venne poi trasformato, nel 1984, in una direttiva vincolante gli uffici
regionali (e che fu adottato da altre regioni). Successivamente, al seminario
sui problemi delle tecniche legislative organizzato dall’Assemblea regionale
siciliana e svoltosi a Palermo nel 1989, venne presentato da un gruppo di
lavoro nazionale coordinato dall’Osservatorio legislativo interregionale e
presieduto da Giuseppe Ugo Rescigno – su impulso della Conferenza dei
presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome
– un documento (poi divenuto nel 1991 manuale unificato) avente per oggetto
“Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi”.
A livello nazionale, gli uffici della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica ebbero l’incarico di tradurre in
regole scritte i criteri seguiti dai funzionari nel tradizionale compito di
controllo formale delle iniziative legislative, che erano frutto di una traditio
verbis oramai non più tramandabile soltanto oralmente. L’impegno
profuso dai funzionari parlamentari nell’elaborazione di un corpus
commune, fissato per iscritto, recante un minimo di regole elementari al
fine di consentire un risultato di maggior chiarezza nel linguaggio
legislativo, portò all’elaborazione di una codificazione congiunta, da
parte della Camera, del Senato e della Presidenza del Consiglio dei ministri,
di “Regole e raccomandazioni sulla formulazione tecnica dei testi
legislativi”, poi pubblicata, a firma dell’allora sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio dei ministri on. Giuliano Amato, nella Gazzetta
Ufficiale, suppl. ord. al n.123 del 29 maggio 1986. Seguirono poi
l’istituzione di apparati governativi per il drafting
(previsti dalla legge n.400 del 1988), e la creazione di servizi ed uffici
parlamentari riferiti anche essi all’attività di drafting.
Si segnala, altresì, a conferma del crescente
interesse alla problematica, la pubblicazione, per iniziativa del Servizio
studi della Camera dei deputati, dei due volumi contenenti Normative europee sulla tecnica legislativa (pubblicati nel 1988 a
cura di Rodolfo Pagano con introduzione di Vittorio Frosini). Questa
pubblicazione consentì di prendere coscienza di quanto già, e da tempo, si
era fatto nel settore del drafting
normativo negli ordinamenti europei, e dei problemi che invece l’Italia
doveva ancora affrontare.
3. Vanno poi ricordati il rapporto dell’OCSE del
1995 sulla qualità della legge e la circolare
dei Presidenti delle due Camere emanata nel gennaio 1997, al fine di
creare le premesse per il miglioramento qualitativo e la riduzione
quantitativa della produzione legislativa. E’ questo un significativo
documento, che mette nuovamente in luce l’importanza della corretta
redazione – rivolgendo particolare attenzione agli aspetti sostanziali –
dei testi normativi, nel rispetto di metodi che consentano alle Commissioni
parlamentari di elaborare testi legislativi chiari ed efficaci.
Nel marzo 1999, il Gruppo di lavoro dei Presidenti
dei Parlamenti europei sulla qualità della legislazione ha esaminato a fondo
il tema della complessità normativa e ruolo dei Parlamenti nell’epoca della
globalizzazione. E’ stato sottolineato, tra l’altro, che la crescita
quantitativa delle norme è un fenomeno oggettivo e misurabile. Esso coinvolge
sia la sfera pubblica (sul piano della legge
e su quello regolamentare) sia quella privata, che partecipa
anch’essa alla produzione di una grande quantità di regole di portata più
o meno generale e imperativa.
Numerosi governi europei hanno adottato programmi
di semplificazione normativa. La stessa Unione europea da tempo persegue
questa finalità con numerose iniziative anche di tipo interistituzionale.
Nella direzione suddetta, si iscrive senz’altro la
riforma regolamentare della Camera dei deputati (con l’introduzione, alla
fine del 1997, dell’art.16-bis),
che ha istituito il Comitato per la legislazione, quale organismo
“guardiano” del corretto modo di legiferare, che fornisce pareri sulla
qualità dei testi con riguardo alla loro omogeneità, semplicità, chiarezza
e proprietà di formulazione, nonché all’efficacia di essi per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente. Vi sono state
altresì significative novelle dei regolamenti parlamentari, sul coordinamento
finale dei progetti legislativi al Senato (art.103) e sulla istruttoria nelle
Commissioni alla Camera (art.79).
A livello governativo si è provveduto, con legge n.50
del 1999 (c.d. “legge di semplificazione 1998”), a costituire presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri un organo avente compiti di vigilanza e
coordinamento ai fini della corretta redazione dei testi normativi: si tratta
del “Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure”. La
stessa legge n.50 del 1999 (all’art.7) prevede che il Consiglio dei ministri
adotti, secondo gli indirizzi previamente definiti dalle Camere sulla base di
una relazione presentata dal Governo, il programma di riordino delle norme
legislative e regolamentari.
Infine, può citarsi la direttiva del Presidente del
Consiglio dei ministri del 27 marzo 2000 – in Gazzetta Ufficiale n.118 del 23 maggio 2000 – concernente
l’analisi tecnico-normativa e l’analisi dell’impatto della
regolamentazione, emanata ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 marzo 1999,
n.50.
4. Questo breve excursus sulle iniziative finora assunte in tema di drafting
normativo mostra come questo tema si sia imposto all’ordine del giorno
politico-istituzionale e come però sia ancora da ritenersi in evoluzione e
quindi bisognoso di ulteriori iniziative.
Si sta pertanto operando a vari livelli affinché si
affermi un “diritto chiaro”: un diritto, che esprimendosi per il tramite
del messaggio legislativo, sia da tutti compreso senza difficoltà, non dia
luogo ad equivoci o ad interpretazioni fuorvianti e si presenti scritto con
linguaggio piano, semplice e diretto.
E’ necessario quindi che siano fissate regole tendenti
a realizzare gli obiettivi sopra indicati, al fine cioè di ottenere una
migliore formulazione dei testi normativi.
Le regole essenziali del drafting formale possono essere sinteticamente ripartite in tre
categorie.
L’organizzazione
del testo: rispettare un piano preordinato, che imprima una
precisa gerarchia alle diverse informazioni trasmesse dalla legge; evitare
d’inserire norme intruse rispetto all’argomento disciplinato in via
principale; scandire il dettato normativo attraverso l’uso di sezioni, capi,
titoli; rubricare ogni articolo; dedicare a ciascuno articolo un singolo
oggetto.
La
struttura della frase: usare periodi tendenzialmente brevi, senza
troppi incisi né subordinate; curarne la punteggiatura; evitare la doppia
negazione, così come – dove è possibile – la forma passiva; mirare
all’essenzialità.
Il
linguaggio normativo: impiegare parole italiane; evitare l’uso di
vocaboli arcaici o di neologismi o ancora di parole inutilmente solenni oppure
ricercate; definire gli oggetti sempre con lo stesso nome. Avere come
obiettivo quindi l’inequivocità e la chiarezza del significato delle
definizioni e delle disposizioni.
Di queste regole si è tenuto conto nel documento
che ha elaborato questa Commissione. Punto di partenza del lavoro è stata la
citata Circolare del 1986, recante “Regole e raccomandazioni per la
formulazione tecnica dei testi legislativi”. Sono trascorsi quattordici anni
dalla sua emanazione; e come si è sinteticamente descritto in questa
relazione, si è avuta in questi anni una evoluzione della disciplina della
legistica, anche nella parte di essa che si riferisce agli aspetti di tipo
formale. Va ricordato del resto che la stessa Circolare si chiudeva con la
seguente affermazione: “A questa iniziativa altre è auspicabile facciano
seguito e l’esperienza che maturerà dopo un primo periodo di applicazione,
unitamente ad un confronto quanto più ampio possibile tra tutti gli organi e
gli enti interessati, sicuramente produrranno importanti integrazioni e
sviluppi del lavoro intrapreso”.
5. Il lavoro prodotto da questa Commissione di
studio vuole essere in linea proprio con quanto si suggeriva e si auspicava
nel 1986. Il testo che qui si presenta, pertanto, ha tenuto conto, nella sua
formulazione, come già detto inizialmente, dei documenti elaborati a livello
regionale, della “giurisprudenza” del Comitato per la legislazione e,
soprattutto, della prassi parlamentare che si è venuta a determinare negli
ultimi anni per quanto attiene alla redazione dei testi normativi, anche per
impulso degli uffici sul drafting di
Camera e Senato.
La Commissione, pur nella consapevolezza della
complessità delle problematiche legate alla semplificazione e al riordino
dell’assetto normativo, ha deciso sin dall’inizio, anche in base al tempo
limitato a sua disposizione, di concentrare la propria attività sui problemi
del drafting formale. Sono stati
comunque inseriti nel documento predisposto alcuni principi (contenuti nel
paragrafo n.2) che vanno oltre gli aspetti meramente redazionali per investire
problemi di natura sostanziale. La Commissione ha dibattuto a lungo sulla
opportunità di introdurre previsioni di questa natura in un documento
dedicato agli aspetti formali della tecnica legislativa. E’ sembrato
tuttavia non contrastante con la natura del testo elaborato un nucleo di
principi essenziali, che dovrebbero in ogni caso presiedere ad una corretta
redazione delle norme. Si tratta di prescrizioni ormai largamente acquisite
nell’elaborazione dottrinale e che ultimamente hanno trovato formale
riconoscimento nella già citata circolare del 1997 sull’istruttoria
legislativa. Ci si riferisce in particolare al divieto di introdurre le
cosiddette “norme intruse”, al problema (tanto più rilevante
nell’ottica della delegificazione) della modifica parziale di atti di fonte
secondaria operata con atti aventi forza di legge, alla esigenza di garantire
l’omogeneità del contenuto degli articoli e dei commi. Una regola ad
hoc è stata inoltre inserita per quanto riguarda le disposizioni recanti
deleghe legislative, dato il sempre più frequente ricorso a tale tipo di
produzione normativa.
Quanto alle regole formali che costituiscono, come
già detto, la parte prevalente del documento elaborato dalla Commissione, si
è non soltanto ampliato il numero delle prescrizioni, alla luce
dell’esperienza maturata in questi anni, ma si è proceduto altresì ad
elevare al rango di “regole” molti dei principi che nella circolare del
1986 figuravano come “raccomandazioni”, al fine di conferire loro
carattere di maggiore vincolatività. Si possono citare in proposito, tra le
altre, le regole sulla formulazione dei titoli, sulla coerenza tra titolo e
contenuto dell’atto, sulle abrogazioni, sulle “novelle”, sulla necessità
che i medesimi concetti ed istituti siano individuati sempre con denominazioni
identiche.
Ai fini di una migliore “leggibilità” del
testo, i principi che si è ritenuto di qualificare come semplici
“raccomandazioni”, di numero di gran lunga inferiore a quelli contenuti
nella circolare del 1986, anche se in parte diversi, sono stati accorpati
all’interno di ogni paragrafo riguardante le regole corrispondenti,
evidenziandone la diversa natura attraverso un particolare carattere
tipografico.
La Commissione, conclusivamente, ritiene che il
testo da essa predisposto rappresenti uno strumento applicabile in generale a
tutti gli schemi di atti normativi ed auspica che esso possa rappresentare un
utile contributo al miglioramento della qualità della legislazione.
Roma, 4 luglio 2000
LA COMMISSIONE
Prof. Vittorio Di Ciolo (Presidente)
Dott. Agostino Arista
Prof. Luigi Ciaurro
Prof. Tommaso Edoardo Frosini
Dott. Alfonso Sandomenico
REGOLE
E RACCOMANDAZIONI SULLA FORMULAZIONE TECNICA DEI TESTI LEGISLATIVI
Testo elaborato dalla Commissione di studio sulle tecniche di redazione
dei testi normativi istituita con decreto del Ministro per i rapporti con il
Parlamento in data 7 aprile 2000
S
O M M A R I O
1.
Titolo
dell’atto legislativo
2.
Contenuto
e struttura dell’atto legislativo
3.
Terminologia
4.
Numerazione
e rubricazione degli articoli
5.
Numerazione
e rubricazione degli articoli aggiuntivi
6.
Partizioni
interne degli articoli
7.
Partizioni
dell’atto legislativo di livello superiore all’articolo
8.
Norme
recanti “novelle”
9.
Numerazione
dei commi nelle novelle
10.
Abrogazioni
11.
Riferimenti
normativi interni
12.
Riferimenti
normativi esterni
13.
Allegati
14.
Abbreviazioni
e sigle
15.
Vigenza
dell’atto legislativo ed efficacia di singole disposizioni
REGOLE
E RACCOMANDAZIONI SULLA FORMULAZIONE TECNICA DEI TESTI LEGISLATIVI [1]
1.
Titolo dell’atto legislativo
a)
Nel
titolo dell'atto legislativo deve essere esplicitato almeno l'oggetto
principale della disciplina normativa. Occorre evitare quindi sia espressioni
generiche sia semplici citazioni per data e numero di promulgazione o
emanazione di leggi e decreti (c.d. titoli "muti"). Il titolo dei
progetti di legge deve pertanto essere adeguatamente riformulato se, nel corso
dell'iter, vengono introdotte
rilevanti modifiche. Deve essere specificata l’eventuale presenza
nell’atto di deleghe legislative quando queste ne costituiscano il contenuto
esclusivo o rivestano particolare importanza nell’economia dell’atto. Nel
caso in cui l’atto sia emanato con lo scopo esclusivo o prevalente di
modificare un precedente o precedenti atti, il titolo deve contenere
espressamente l’indicazione di modifica,
specificando l’atto cui si riferisce. Parimenti nel titolo deve risultare il
carattere derogatorio dell’atto rispetto alla legislazione vigente.
2.
Contenuto e struttura dell’atto legislativo
a)
Sono
da evitare disposizioni riguardanti materie del tutto estranee a quella
dell’atto nel suo complesso ovvero all’oggetto
proprio dell’atto stesso, come definito dalla legislazione vigente. Se si
intende includere disposizioni del genere (c.d. “intruse”), esse devono
essere contenute in appositi articoli e di esse si deve fare menzione nel
titolo dell’atto.
b)
Va
evitato l’uso dell’atto legislativo per apportare modifiche frammentarie o
parziali ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi
ultimi presentino un diverso grado di “resistenza” ad interventi
modificativi successivi.
c)
Le
disposizioni derogatorie e quelle che disciplinano casi particolari devono
richiamare la disposizione generale cui fanno eccezione.
d)
La
ripartizione delle materie nei singoli articoli deve avvenire assicurando il
carattere omogeneo del testo.
e)
I
commi che compongono un articolo devono trattare materie omogenee.
f)
Nel
caso di disposizioni recanti deleghe legislative sono
distintamente specificati, oltre al destinatario, l’oggetto della
delega, la possibilità di esercitare la delega mediante una pluralità di
atti, i principi e i criteri direttivi, il termine entro il quale la delega
deve essere esercitata, l’eventuale ulteriore termine per l’emanazione
delle disposizioni correttive.
RACCOMANDAZIONI
Qualora
l’atto legislativo contenga una disciplina organica di una determinata
materia, si raccomanda che l’ordine delle disposizioni nel corso dell’atto
osservi la seguente sequenza :
a)
parte introduttiva, contenente le “ disposizioni generali “, quali ad
esempio : finalità dell’atto e principi generali; campo di applicazione;
definizioni ;
b)
parte principale : contenente le disposizioni sostanziali e procedurali
relative alla materia disciplinata, le eventuali sanzioni e le disposizioni
finanziarie;
c)
parte finale, contenente le disposizioni finali e transitorie, quali ad
esempio : disposizioni relative all’attuazione dell’atto; disposizioni di
coordinamento; disposizioni abrogative; disposizioni transitorie; disposizioni
sull’entrata in vigore dell’atto e sulla decorrenza (o scadenza) di
efficacia di singole disposizioni.
E’
opportuno che un articolo sia costituito da un numero limitato di commi.
I
commi sono costituiti, in tutti i casi in cui cio’ sia possibile, da una
sola disposizione.
3.
Terminologia
a)
Per
evitare equivoci o dubbi interpretativi e per agevolare la ricerca elettronica
dei testi legislativi, i medesimi concetti ed istituti devono essere
individuati con denominazioni identiche sia nel titolo sia nei vari articoli e
negli allegati, senza fare ricorso a sinonimi.
b)
Nella
formulazione dei precetti va curata la massima uniformità nell'uso dei modi
verbali, la regola essendo costituita dall'indicativo presente, escludendo sia
il modo congiuntivo sia il tempo futuro.
c)
Va
evitato l'uso del verbo servile diretto a sottolineare la imperatività della
norma ("deve"; "ha l'obbligo di"; "è tenuto
a").
d)
Va
evitata la forma passiva ( in particolare il ” si’ “ passivante) quando
con il suo impiego non risulta chiaro l’ agente
o il destinatario cui la disposizione si riferisce.
e)
Va
evitata la doppia negazione.
f)
Se
in un atto legislativo si intende porre una formulazione disgiuntiva assoluta
("aut...aut") e non
relativa ("vel") e dal
contesto non risulta evidente tale intento, il dubbio va sciolto ripetendo la
disgiunzione "o" due volte; va evitato quindi
l'impiego dell'espressione "e/o", per sottolineare la seconda
ipotesi.
g)
Nell’uso
di una enumerazione occorre esprimere chiaramente il carattere tassativo o esemplificativo, ovvero il carattere cumulativo o alternativo della
stessa.
h)
Qualora
sia necessario ripetere più volte in uno stesso testo la medesima espressione
composta, è consentita la sua sostituzione con una denominazione abbreviata,
riportando nella prima citazione l’espressione stessa per esteso seguita
dalla denominazione abbreviata che sarà usata al suo posto, preceduta dalle
parole “ di seguito denominato / a “ .
i)
Il
verbo “ abrogare “ va utilizzato con riferimento a disposizioni di atti
legislativi di livello non inferiore al comma ( o alla lettera
se il comma è diviso in lettere; oppure al numero o alla ulteriore
unità minima in cui è ripartito il numero ). Quando si intenda invece
riferirsi a periodi ( frasi sintatticamente complete che terminano con il
punto) o a singole locuzioni o parole va usato il verbo “ sopprimere “ (
ad esempio : “Il comma … è abrogato”; “ Il terzo periodo del comma
… è soppresso”; “Al comma…le parole: … sono soppresse”).
j)
La
disposizione con la quale si intende interpretare autenticamente altra
precedente disposizione deve essere formulata
solo in presenza di un dubbio interpretativo ed enucleando uno
specifico significato normativo senza che ciò comporti una modifica
sostanziale della disposizione interpretata, utilizzando la seguente formula:
“ Il comma … dell’articolo …della legge … si interpreta
nel senso che … ).
k)
Per
evitare forme enfatiche di redazione del testo, le lettere iniziali maiuscole
vanno limitate ai soli casi di uso corrente. In ogni caso, all'interno di uno
stesso testo legislativo, si devono seguire criteri rigorosamente uniformi.
l)
La
parola straniera assunta nella lingua italiana è usata esclusivamente al
singolare, salvo i casi già entrati nell’uso.
m)
Con
riferimento ai termini, occorre usare l’espressione “proroga” quando il
termine non è ancora scaduto ed invece l’espressione “ differimento”
quando il termine sia già scaduto.
n)
Nel
caso di procedure volte a consentire una manifestazione concorde di volontà
da parte di più soggetti pubblici, si usano, a seconda dei casi, le seguenti
espressioni:
1)
il termine “intesa” per le procedure tra soggetti appartenenti a enti
diversi (ad esempio, tra Stato, regioni ed altri enti territoriali);
2)
il termine “concerto” per le procedure tra più soggetti appartenenti allo
stesso ente (ad esempio, tra diversi Ministri).
RACCOMANDAZIONI
Con riferimento a quanto previsto alla
lettera p), ove non sia possibile fare ricorso ai termini “intesa” e
“concerto”, si raccomanda l’uso del termine “accordo”, in
particolare con riferimento ai rapporti tra pubbliche amministrazioni e
privati.
I
termini attinti dal linguaggio giuridico o da un linguaggio tecnico devono
essere impiegati in modo appropriato, tenendo conto del significato loro
assegnato dalla scienza o tecnica che li concerne. Se un termine
tecnico-giuridico ha un significato diverso da quello che lo stesso termine ha
nel linguaggio corrente, occorre fare in modo che dal contesto sia chiaro in
quale delle due accezioni il termine è
impiegato. Qualora un termine non abbia un significato chiaro ed univoco
ovvero venga adoperato in un’accezione non corrispondente a quella corrente,
sia del linguaggio comune, sia del linguaggio giuridico, sia del linguaggio
tecnico, occorre indicare, attraverso l’uso di definizioni, quale
significato si deve attribuire al termine nel testo in questione.
Vanno
evitati:
a)
dichiarazioni di intenti, diverse dalle finalita’ della legge, non
aventi rilevanza normativa;
b)
termini stranieri, salvo che siano entrati nell'uso della lingua
italiana e non abbiano sinonimi in tale lingua di uso corrente.
c)
neologismi non entrati nell’uso corrente della lingua italiana. Se si
rende necessario usare tali termini, occorre corredarli di una definizione.
4.
Numerazione e rubricazione degli articoli
a)
Gli
articoli degli atti legislativi recano una numerazione progressiva secondo la
serie naturale dei numeri cardinali. Pertanto anche nel caso di atti
consistenti di un articolo unico, detto articolo va contrassegnato come “
ART. 1”.
b)
Oltre
alla numerazione progressiva secondo la serie naturale dei numeri cardinali,
gli articoli possono recare anche una rubrica. L’articolo unico, peraltro,
non va corredato di rubrica.
c)
In
uno stesso testo legislativo, per la rubricazione degli articoli si segue il
criterio della uniformità: o di rubriche sono corredati tutti gli articoli, o
nessun articolo va corredato di rubrica.
5.
Numerazione e rubricazione degli articoli aggiuntivi
a)
Gli
articoli aggiuntivi , da inserire con “ novelle” in testi legislativi
previgenti, vanno contrassegnati con il numero cardinale dell’articolo dopo
il quale devono essere collocati, integrato con l’avverbio numerale latino (bis,
ter, quater, ecc.).
b)
Il
tipo di numerazione di cui alla lettera a)
va adottato anche per gli articoli aggiuntivi inseriti dopo l’ultimo
articolo del testo previgente.
c)
Anche
in caso di articolo unico non recante la numerazione cardinale, gli articoli
aggiuntivi vanno denominati : ART. 1-bis,
ART. 1-ter, e via dicendo.
d)
Articoli
aggiuntivi che debbano essere collocati prima dell’articolo 1 di un atto
legislativo previgente o dell’articolo unico non recante la numerazione
cardinale vanno contrassegnati con il numero “ 01 “ ( “ 02“, “ 03
“, ecc. ).
e)
Gli
articoli da inserire in testi
legislativi previgenti, e che si renda indispensabile collocare in posizione
intermedia tra articoli aggiunti successivamente al testo originario, vanno
contrassegnati con il numero dell'articolo dopo il quale vengono inseriti,
integrato da un numero cardinale ( l’articolo inserito tra l’ 1-bis
e l’1-ter diviene quindi 1-bis.1
). L’articolo inserito tra l’1 e
l’1-bis va denominato 1.1 .
f)
Gli articoli aggiuntivi,
per la rubricazione, devono conformarsi alla impostazione del testo nel quale
vanno ad inserirsi: tali articoli devono pertanto essere dotati di rubrica
solo nel caso in cui gli articoli di quel testo ne siano dotati, a meno che,
con espressa decisione, non si stabilisca di apporre rubriche anche ai
rimanenti articoli dell’atto legislativo.
6.
Partizioni interne degli articoli.
a)
Ogni
articolo si divide soltanto in commi. Il comma termina con il punto a capo
b)
Tutti
gli atti legislativi devono essere redatti con i commi numerati.
c)
In
uno stesso articolo, i commi vanno contrassegnati con i numeri cardinali,
seguiti dal punto.
d)
Il
comma unico di un articolo va contrassegnato con il numero cardinale “ 1
“.
e)
Ogni
comma può suddividersi in periodi, cioè in frasi sintatticamente complete
che terminano con il punto, senza andare a capo: si va a capo soltanto alla
fine del comma. Le uniche eccezioni ammissibili sono: la suddivisione del
comma in lettere anziché in periodi; il comma che reca una
"novella". Nei riferimenti normativi l’espressione “ periodo “
va impiegata esclusivamente con riferimento a frasi che terminano con il
punto.
f)
Quando il comma si suddivide in lettere (seguite dalla
parentesi), si va a capo dopo i due punti con cui termina la parte
introduttiva (denominata "alinea"), nonché alla fine di ogni
lettera; non si deve andare a capo all’interno di una lettera, a meno che
questa, a sua volta, non si suddivida in numeri, nel qual caso si va a capo
sia dopo l’alinea sia alla fine di ogni numero. Qualora si renda necessario
introdurre una ulteriore ripartizione all’interno del numero, si fa ricorso
alla suddivisione : 1.1 ;
1.2 ; 1.3, ecc. Al termine di una partizione in lettere o numeri non è
ammesso l’inserimento di un periodo autonomo rispetto alla lettera o al
numero prima di passare al comma o alla lettera successivi.
g)
Se
le lettere dell'alfabeto non sono sufficienti ad esaurire la elencazione, si
prosegue a lettere raddoppiate (aa),
bb), cc))
e, se occorre, triplicate (aaa), bbb),
ccc)) e così via.
h)
L'impiego
dei numeri cardinali seguiti dalla parentesi, per contrassegnare le
suddivisioni interne ad un comma, è consentito soltanto all'interno di una
suddivisione in lettere, non in alternativa a questa.
i)
L'impiego
di trattini o di altri segni per contraddistinguere partizioni interne di un
comma diverse dai periodi, dalle lettere e dai numeri non è consentito.
7.
Partizioni dell’atto legislativo di livello superiore all’articolo.
a)
Le
partizioni che contraddistinguono articoli singoli e gruppi di articoli
all'interno di un atto legislativo vanno denominate in modo uniforme con i
seguenti termini: sezione, capo, titolo, parte, libro.
b)
Per
l'uso delle partizioni di cui alla lettera a),
si adotta la sequenza: capo, come partizione di primo livello, recante uno o
più articoli, eventualmente scomponibile in sezioni; titolo, come partizione
di secondo livello, comprendente uno o più capi; parte, come partizione di
terzo livello, comprendente uno o più titoli; libro, come partizione di
quarto livello, comprendente una o più parti.
c)
In
riferimento alla sequenza di cui alla lettera b),
è escluso l'impiego di una partizione superiore quando non sia stata
utilizzata quella inferiore. Fa eccezione la sezione, che può essere
utilizzata solo come eventuale partizione interna di un capo.
d)
Le
partizioni di livello superiore all’articolo
possono essere corredate di rubriche, purchè sia rispettato il
principio della uniformità enunciato
al numero 4.
e)
Le
partizioni di livello superiore all’articolo recano una numerazione continua
all’interno di ogni partizione immediatamente superiore. Ogni partizione va
contrassegnata con un numero progressivo in cifre romane.
8.
Norme recanti "novelle"
a)
Le
modifiche implicite o indirette ad atti legislativi vigenti vanno evitate,
privilegiando la modifica testuale (“novella”)
.
b)
Le
norme recanti "novelle" si compongono di due parti: la parte introduttiva (denominata “alinea”) e la parte
consistente nella "novella" in senso stretto. Questa puo’
comprendere uno o piu’ capoversi, come previsto alla
lettera g).
c)
L'alinea
della norma recante "novella" contiene il dispositivo volto a
precisare il rapporto, di sostituzione o di integrazione, tra la norma previgente e quella recata dalla "novella":
esso termina con i due punti, ai quali fa seguito la parte novellistica,
inscritta fra virgolette, in apertura e in chiusura.
d)
L'alinea
non deve limitarsi a stabilire, genericamente, l'inserimento o l'aggiunta
della "novella" nel testo previgente, ma deve sempre indicare
l'esatta collocazione della parte novellistica in detto testo, precisando
quindi dopo quali parole o dopo quale comma o dopo quale articolo la
"novella" vada inserita.
e)
La
"novella" redatta in termini di sostituzione integrale di un
articolo, di un comma numerato, di una lettera o di un numero deve ripetere,
all'inizio del virgolettato, l'indicazione del numero o della lettera (ad es.:
L'articolo 86 della legge ... è sostituito dal seguente: (a capo) "ART.
86 ...").
f)
Se
la parte novellistica consiste di
uno o più commi, lettere o numeri, essa viene riportata, fra virgolette, a
capo, dopo i due punti con cui si conclude l’alinea. Se,
viceversa, la “ novella “ consiste di un periodo o di più periodi
o di semplici parole da inserire, in sostituzione o in aggiunta , nella norma
previgente, la “ novella “ stessa va riportata, tra virgolette, di seguito
all’alinea ( e, quindi, senza andare a capo).
g)
I
riferimenti a norme recanti "novelle" vanno effettuati denominando
"capoverso" la "novella" in senso stretto, quando questa
sostituisce o introduce un intero comma nel testo previgente; se la parte
novellistica comprende una pluralità di commi da inserire o sostituire nel
testo previgente, essi assumono la denominazione di "primo
capoverso", "secondo capoverso", "terzo capoverso", e
via dicendo , nel caso di commi non numerati. Qualora i commi introdotti dalla
novella siano numerati, essi assumono la denominazione caratterizzata dal
rispettivo numero cardinale ( capoverso 1 , capoverso 2 , ecc. ).
h)
Nei
riferimenti a partizioni di un articolo non rispondenti ai criteri indicati al
numero 6 e al presente numero, non vanno usate espressioni diverse da quelle
sopra indicate né impiegate le medesime ("alinea",
"capoverso") con significati diversi da quelli stabiliti al numero
6, e al presente numero. Tali casi vanno risolti altrimenti: ad esempio, con
citazioni testuali (le parole “…” oppure le parole da "..." a
"..." sono sostituite dalle seguenti: "...").
i)
Le
citazioni e le "novelle" relative ai codici penali devono
utilizzare, anche nel virgolettato, la denominazione "comma" o “
periodo “ anziché quelle originariamente in uso in tali testi ("prima
parte" e "capoverso").
j)
Nelle
“ novelle “ si deve evitare l’utilizzazione di numeri corrispondenti ad
articoli o commi abrogati in precedenza.
k)
Qualora
si intenda sostituire un insieme di articoli o di commi numerati con un numero
minore di articoli o di commi occorre prevedere l’espressa sostituzione
degli articoli e dei commi per i quali se ne introducano di nuovi identificati
con i medesimi numeri e
l’abrogazione degli articoli e dei commi cui non corrispondano nuovi
articoli o commi con il medesimo numero.
l)
Anche
quando un’intera partizione superiore all’articolo venga sostituita da una
nuova partizione, contenente un numero minore di articoli, gli articoli per i
quali non sia previsto un nuovo contenuto testuale devono essere espressamente
abrogati.
m)
Qualora
i commi di un articolo modificato non siano numerati, occorre evitare
di sostituire un comma con più commi, ovvero di sostituire più commi
adiacenti con un comma solo. Ciò per non alterare la sequenza dei commi
eventualmente richiamati nello stesso atto o in altri atti.
RACCOMANDAZIONI
L’unità minima del testo da sostituire con
una “novella” è preferibilmente il comma ( o comunque un periodo
o una lettera di un comma, o un numero contenuto in una lettera ),
anche quando si tratti di modificare una singola parola o un insieme di
parole.
Conviene che ogni norma recante una
"novella" ad un determinato atto costituisca un articolo a se
stante, anziché un comma di un articolo recante più "novelle" a
diversi atti legislativi.
Qualora si intendano apportare modificazioni a
più commi di uno stesso articolo è opportuno formulare la disposizione nel
modo seguente : “ All’articolo…della legge …sono apportate le seguenti
modificazioni: “ cui seguono più lettere nell’ambito dello stesso comma ,
ciascuna delle quali indica le modificazioni a uno o più commi.
Se vi è la necessità di apportare modifiche
testuali dello stesso tenore ad uno stesso atto è opportuno
usare una formula riassuntiva del tipo : “ ovunque ricorra
l’espressione y , questa va sostituita con z “.
9.
Numerazione dei commi nelle novelle
a)
Nella
"novella" recante sostituzione integrale di un articolo di un atto legislativo previgente, nel quale i commi sono numerati,
i commi del nuovo testo vanno ugualmente contrassegnati con numeri cardinali.
Se invece la "novella" sostituisce
singoli commi dell'articolo del testo previgente con un pari numero
di commi, i commi che costituiscono la novella vanno contrassegnati con
lo stesso numero cardinale dei commi sostituiti. Se la novella, anche mediante
la sostituzione di singoli commi con un numero maggiore di commi, introduce
nuovi commi, questi vanno
contrassegnati con lo stesso numero cardinale del comma dopo il quale sono
collocati, integrato con l'avverbio numerale latino bis
, ter , quater, e via dicendo. Tale criterio va seguito anche per i commi
aggiuntivi inseriti dopo l'ultimo comma o , rispetto all'articolo previgente
composto di un comma unico, quando il comma aggiuntivo debba essere inserito
dopo detto comma unico.
b)
Commi
aggiuntivi, inseriti in un testo legislativo previgente, i commi del quale non
siano numerati, non vanno numerati. La numerazione va invece apposta quando la
nuova formulazione riguardi non singoli commi soltanto, ma un intero articolo
del testo previgente. Tuttavia articoli aggiunti o sostituiti nella
Costituzione e nei codici che recano commi non numerati non devono recare i
commi numerati .
c)
Per
gli atti legislativi i cui articoli recano commi non numerati, i commi
aggiuntivi inseriti da successive "novelle" vanno citati con il
numero ordinale risultante dalla loro collocazione nella nuova sequenza dei
commi; in altri termini la numerazione della sequenza originale dei commi si
intende modificata in dipendenza dell'aggiunta dei nuovi commi. Uguale
criterio deve essere seguito in caso di abrogazione di commi. Pertanto nella
citazione dei commi deve farsi riferimento alla sequenza di essi vigente alla
data di entrata in vigore dell’atto legislativo che rinvia ai medesimi.
d)
Commi
aggiuntivi, inseriti in un testo legislativo previgente i commi del quale
siano numerati, che debbano essere collocati prima del comma 1 vanno
contrassegnati con il numero "01" , "02", "03", e via dicendo.
e)
I
commi che si renda indispensabile inserire tra due commi numerati aggiunti
successivamente ad un testo previgente vanno contrassegnati con il numero del
comma dopo il quale sono inseriti, integrati da un numero cardinale Il comma
inserito tra l'1-bis e l'1-ter diviene quindi 1-bis.1).
Il comma inserito tra l’1 e l’1-bis
va denominato 1.1 .
f)
Se
si devono operare ulteriori modifiche che non possono essere apportate
seguendo i criteri fissati nelle lettere a),
d) ed e), l'articolo va integralmente sostituito, applicando la regola
indicata nel primo periodo della lettera a).
10.
Abrogazioni
a)
Le
abrogazioni implicite vanno evitate, ricorrendo
quanto più possibile a forme
di abrogazione esplicita.
b)
La
cosiddetta formula abrogativa esplicita innominata (del genere: "tutte le
disposizioni incompatibili con la presente legge sono abrogate") non va
utilizzata. Essa è superflua, essendo una inutile e, al limite, equivoca
ripetizione del principio stabilito, in via generale, sulla abrogazione
implicita dall'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale.
c)
Nell'incertezza
circa la completezza dell'elenco delle disposizioni abrogate, per mettere in
evidenza che tale elenco (comunque preferibile a formule generiche o implicite
di abrogazione) può non essere esaustivo, occorre utilizzare la seguente
formula: "Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:".
RACCOMANDAZIONI
E’ opportuno che ogni atto legislativo
contenga una disposizione che indichi espressamente le disposizioni abrogate
in quanto incompatibili con la nuova disciplina recata.
Analoga previsione deve essere contenuta nelle
disposizioni legislative di delegificazione, nel quale caso l’abrogazione ha
effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari.
11.
Riferimenti
normativi interni
a)
Nei
riferimenti interni, cioè agli
articoli ed ai commi del medesimo atto legislativo che opera il riferimento,
la citazione degli articoli va completata con l'espressione "della
presente legge" solo quando (e in questo caso l'integrazione diventa
obbligatoria) ulteriori riferimenti ad altre fonti normative possano, nel
contesto, produrre incertezze interpretative.
b)
La
medesima regola di cui alla lettera a)
si applica alla citazione di un comma all'interno di uno stesso articolo; in
questo caso, cioè, l'espressione "del presente articolo" va
utilizzata soltanto se ulteriori riferimenti ad altre fonti normative o ad
altri articoli possano, nel contesto, produrre incertezza.
c)
Nei
riferimenti interni a testi recanti la numerazione dei commi, la citazione dei
commi stessi va fatta sempre con riferimento al numero cardinale e non con
l'uso del numero ordinale.
d)
Nei
riferimenti interni va sempre evitato l’uso delle espressioni
“precedente“ e “successivo“. Tali espressioni sono superflue , stante
la necessità di citare sempre il numero degli articoli o commi, e tra
l’altro possono determinare problemi di coordinamento e dubbi di
individuazione in caso di modifiche successive al testo in oggetto.
12.
Riferimenti
normativi esterni
a)
Nei
riferimenti esterni, cioè ad atti diversi dall’atto legislativo che opera
il riferimento, la citazione va fatta con la indicazione della data (giorno,
mese, anno) di promulgazione o emanazione della legge o del decreto citato,
corredata con il relativo numero e omettendo il titolo dell’atto. In caso di
ripetute citazioni di una stessa legge o decreto, è ammessa - limitatamente
peraltro alle citazioni successive alla prima - la semplice indicazione del
numero e dell'anno, omettendo il giorno e il mese.
b)
Per
i riferimenti esterni ad un atto che abbia subito successive modificazioni,
effettuati relativamente al testo vigente al momento dell’adozione
dell’atto che opera il riferimento, occorre usare la formula “e successive
modificazioni“ (omettendo le parole “e integrazioni“, che possono essere
fonte di equivoci interpretativi) solo quando tali modificazioni riguardino la
disposizione richiamata e non altre dello stesso atto in cui la disposizione
è collocata. Per evitare possibili dubbi di legittimità costituzionale, ove
il riferimento si intenda operato al testo vigente ad una data determinata,
tale intento deve risultare in maniera chiara ed inequivoca. Ove si tratti
della Costituzione o dei codici, la indicazione “e successive
modificazioni” va omessa in quanto il riferimento si intende sempre fatto al
testo vigente.
c)
Vanno
evitati i riferimenti a catena (si rinvia all’articolo x che a sua volta
rinvia all’articolo y), effettuando il riferimento sempre alla disposizione
base.
d)
Quando
si intende riferirsi a disposizioni modificate, il riferimento va fatto sempre
all’atto che ha subito le modifiche e non all’atto modificante.
e)
Nei
riferimenti esterni a testi recanti commi non numerati la citazione dei commi
stessi va fatta sempre con riferimento al numero ordinale. Nel caso in cui
l’articolo sia costituito da un unico comma non numerato, il riferimento va
fatto all’articolo.
f)
Nei
riferimenti esterni a testi recanti la numerazione dei commi, la citazione dei
commi stessi va fatta sempre con riferimento al numero cardinale e non con
l’uso del numero ordinale.
g)
Va
evitata l’espressione “ultimo – penultimo comma“ o “ultimi due
commi“ quando ci si riferisce a commi non numerati.
h)
Va
evitato l’uso delle espressioni: “articoli… o commi… e seguenti”.
Occorre sempre indicare con precisione il numero degli articoli o dei
commi cui si intende fare riferimento.
i)
Per
i decreti convertiti in legge, il riferimento va fatto con la formula:
"decreto-legge x, convertito (, con modificazioni ,) dalla legge y".
j)
I
testi unici o i complessi di disposizioni riportati in allegato ad atti
normativi devono essere citati con la formula: ”testo unico…(o
disposizioni…) approvato (approvate) con decreto del Presidente della
Repubblica ( o altro atto) …
k)
Per
i decreti ( soprattutto ministeriali ) non numerati, occorre, per quanto
possibile, indicare, oltre alla data ( giorno, mese, anno ) di emanazione
dell’atto, anche il numero e la data ( giorno, mese, anno ) della Gazzetta
Ufficiale in cui il decreto è stato
pubblicato.
l)
I
decreti ministeriali o interministeriali non vanno richiamati in modo
innominato, ma con la indicazione specifica del Ministro o dei Ministri che li
hanno emanati , omettendo gli eventuali Ministri “ concertati “.
m)
I
riferimenti alle direttive e ai regolamenti comunitari vanno fatti con le
formule : “ direttiva 95/337/CEE ( o CE ) del Consiglio ( o altro organo
emanante ) , del 27 luglio 1995
“ ; “ regolamento ( CEE ) o (CE) n. 737/ 95 del Consiglio (o altro organo
emanante), del 26 aprile 1995 “. Per gli atti comunitari adottati a
decorrere dal 1999 il riferimento all’anno va operato utilizzando quattro
cifre.
n)
I
riferimenti ad accordi internazionali vanno fatti con la seguente formula :
“ Accordo … firmato a … il … “ integrata, sulla base dei dati a
disposizione, da una delle seguenti formule: 1) “ratificato ai sensi della
legge …”; 2) “ la cui ratifica è stata autorizzata dalla legge …“;
3) “ reso esecutivo ai sensi della (oppure “ di cui alla “) legge
…”.
o)
Quando
è necessario citare partizioni di atti comunitari o internazionali va seguita
la terminologia adoperata in tali testi.
RACCOMANDAZIONI
Le
partizioni dell’atto normativo vanno citate, preferibilmente, in ordine
decrescente e separate da virgole (esempio : “articolo 1, comma 2, lettera
b)“).
Le partizioni
di livello superiore all’articolo nella loro interezza vanno citate,
preferibilmente, in ordine decrescente,
a partire dalla
partizione di livello più alto (esempio: titolo I, capo II, sezione I)
Va evitato, nei riferimenti, il rinvio ad
altre disposizioni operato con l’espressione: “ in quanto compatibili “.
13.
Allegati
a)
Tabelle,
quadri, prospetti, elenchi, eccetera, non vanno inseriti nel testo degli
articoli né in allegato ad essi, ma in allegato al testo legislativo, dopo
l’ultimo articolo. All’inizio di ciascun allegato deve essere citato
l’articolo ( o il primo articolo ) che rinvia all’allegato stesso ( tranne
che nel caso di allegato contenente le modificazioni apportate in sede di
conversione a decreti-legge ).
14.
Abbreviazioni
e sigle
a)
Le
abbreviazioni ( troncamento della parte finale della
parola o di altre parti che compongono la parola ) vanno escluse dal
testo degli atti legislativi , con la sola eccezione dell’abbreviazione della
parola : “ Articolo “ in “ ART. “ , ma limitatamente alla intestazione
di ciascun articolo.
b)
Se un
ente, un organo o un qualunque istituto (ad esempio: imposta sul valore
aggiunto; valutazione di impatto ambientale) è citato ripetutamente nel corpo
del medesimo atto legislativo, è ammesso che, dopo la prima citazione (recante
la denominazione per esteso e la sigla tra parentesi ), le successive siano
effettuate con la sola sigla.
c)
Anche
al fine di agevolare la ricerca informatica, le lettere che compongono la sigla
non devono essere separate da punti.
15.
Vigenza
dell’atto legislativo ed efficacia di singole disposizioni .
a)
Occorre
distinguere fra data di entrata in vigore dell’atto legislativo nel suo
complesso e decorrenza dell’efficacia di sue singole disposizioni. Nel primo
caso si usa l’espressione : “ La presente legge entra in vigore il …” .
Nel secondo caso si usa la seguente diversa espressione : “ Le disposizioni
dell’articolo x hanno effetto a decorrere da …” .
b)
Il
termine iniziale per le ipotesi di diversa decorrenza di singole disposizioni va
individuato in date certe (la pubblicazione e, preferibilmente, l’entrata in
vigore ) e non in date più
difficilmente note alla generalità (l’approvazione,
la promulgazione o l’emanazione).
c)
La
data da cui decorre la cessazione dell’applicazione o l’abrogazione di
determinate disposizioni deve essere definita ricorrendo a riferimenti
temporali individuabili con certezza.
d)
Per
ottenere la reviviscenza di una disposizione non e’ sufficiente modificare la
norma che regola l’ambito temporale di tale disposizione, ma occorre che tale
intento risulti in maniera inequivoca.
e)
Se si
intende fare rivivere una disposizione abrogata non è sufficiente abrogare la
disposizione abrogativa ma occorre specificare espressamente tale intento.
*
* * * * * * * * *
[1] Nel presente testo le “raccomandazioni” sono riportate con opportuna evidenziazione e in carattere corsivo all’interno dei paragrafi che trattano la materia corrispondente. In assenza di esplicite indicazioni i principi enunciati devono intendersi come “regole”.