UN NUOVO CODICE PER LA REDAZIONE DEI TESTI NORMATIVI

 

Sono troppo conosciute per dover essere qui ripetute le tesi prima dell’illuminismo giuridico e poi del gius-positivismo circa la necessità per il linguaggio giuridico di tendere sempre alla massima chiarezza semantica e completezza contenutistica. A tale impostazione si è legata, sotto il profilo delle prospettive ermeneutiche, la metodologia incentrata sull’interpretazione letterale o, se si preferisce, sugli argomenti semantici, in particolare propugnata dalla famosa Scuola dell’esegesi. E’ altresì risaputo come tali orizzonti siano stati di recente ripresi e rinnovati nelle conclusioni della cosiddetta “filosofia analitica del linguaggio”.

Ma, al di là delle impegnative dialettiche sui criteri interpretativi e qualunque sia la metodologia propugnata, è innegabile che l’obiettivo del “buon legislatore”  - che poi è anche un indispensabile presupposto per il “buon interprete” - non può non essere quello di un corretto uso degli enunciati semantici e di un’adeguata articolazione delle proposizioni linguistiche. E la “buona fattura” delle norme necessita di regole codificate, anche di tipo formale.

E’ altresì noto che negli ultimi tempi è sempre più avvertita l'esigenza di migliorare la qualità della legge. Ne sono segnali emblematici, per quanto concerne il potere legislativo, l'emanazione delle circolari sull'istruttoria legislativa dei Presidenti delle due Camere (in data 10 gennaio 1997) e la previsione del Comitato per la legislazione presso la Camera dei deputati (art. 16-bis del Regolamento, introdotto il 24 settembre 1997); mentre in ambito governativo possono ricordarsi l'istituzione del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure presso la Presidenza del Consiglio (art. 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50) e l'emanazione dell'atto riguardante l'analisi tecnico-normativa e la verifica dell'impatto della regolamentazione (direttiva del Presidente del Consiglio del 27 marzo 2000: v. "Gazzetta Ufficiale" n. 118 del 23 maggio 2000). Ad un livello extra-nazionale si può citare il gruppo di lavoro dei Presidenti dei Parlamenti europei sulla qualità della legislazione (v. il documento del gennaio 1999 sulla complessità normativa e sul ruolo dei parlamenti nell'epoca della globalizzazione).

In quest'ottica si inserisce l'iniziativa del ministro per i rapporti con il Parlamento Loiero, che con decreto del 7 aprile 2000 ha nominato una Commissione di studio sulle tecniche di redazione dei testi normativi presieduta dal professore Vittorio Di Ciolo (già vice segretario generale del Senato della Repubblica) e composta da Tommaso Edoardo Frosini (professore associato di diritto costituzionale), nonché dai consiglieri parlamentari Agostino Arista, Luigi Ciaurro e Alfonso Sandomenico.

In particolare, nel preambolo del decreto costitutivo - in cui sono illustrate le ragioni giustificative e le finalità - il Ministro ha rilevato innanzitutto come tra le nuove funzioni delegategli dal Presidente del Consiglio dei ministri vi sia il compito di provvedere agli adempimenti concernenti la presentazione di relazioni contenenti l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), sollecitate dalle Commissioni permanenti a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50. Inoltre, il Ministro ha ricordato i risultati non del tutto positivi dell'indagine sulle tecniche di redazione dei testi normativi nell'ambito dei Ministeri, contenuti nella Relazione annuale al Parlamento sullo stato della Pubblica Amministrazione, inviata il 28 gennaio 1999 dal Ministro per la funzione pubblica.

Il Ministro ha altresì sottolineato l'esigenza di migliorare la fattura redazionale dei testi normativi mediante la definizione di criteri puntuali e di regole condivise e la necessità di facilitare la fruibilità delle norme da parte dei destinatari e di favorire la diminuzione della conflittualità giuridico-interpretativa mediante il miglioramento della qualità della normazione. Infine, il Ministro ha evidenziato l'opportunità di fornire adeguati strumenti di ausilio tecnico nella redazione dei testi normativi al citato Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure.

Sulla base di queste argomentazioni, all'articolo. 2 del citato decreto vengono assegnati alla Commissione di studio sulle tecniche di redazione dei testi normativi i seguenti compiti: a) procedere alla ricognizione di testi, diffusi a vari livelli, contenenti regole e raccomandazioni da seguire nella redazione delle norme; b) aggiornare i vigenti criteri formali in materia di redazione dei testi normativi, anche alla luce della recente estensione dell'attività normativa affidata al Governo; c) predisporre un aggiornato ed organico codice di regole pratiche per la redazione dei testi normativi.

La Commissione di studio ha proceduto  innanzitutto alla ricognizione dei testi – sia a livello locale che nazionale – contenenti regole e raccomandazioni da seguire nella redazione delle norme ed alla analisi delle decisioni della giurisprudenza costituzionale aventi rilevanza in ordine alla tecnica legislativa. Ha inoltre tenuto conto degli studi della dottrina italiana e straniera sul cosiddetto “drafting”, e della normativa che disciplina la materia in alcuni ordinamenti europei.

Da ultimo, la Commissione di studio ha concluso i suoi lavori con la trasmissione in data 4 luglio al ministro Toia (nel frattempo succeduta all'incarico di curare i rapporti con il Parlamento) di una raccolta organica contenente regole e raccomandazioni sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, che qui di seguito si pubblica per la prima volta.

Si tratta di un aggiornato ed organico codice di regole pratiche per la redazione dei testi normativi, che vuole rappresentare una versione riveduta, aggiornata e ampliata – alla luce sia della evoluzione teorica e materiale del “drafting” sia della prassi parlamentare sia della "giurisprudenza" del Comitato per la legislazione della Camera dei deputati – della Circolare del 1986, emanata d'intesa fra i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei Ministri, contenente "Regole e raccomandazioni sulla formulazione tecnica dei testi legislativi" (v. la circolare delle Presidenze delle Camere del 28 febbraio 1986 e quella in identico testo della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 1986, su “Gazzetta Ufficiale” del 29 maggio 1986, n. 123).

E' ora auspicabile che seguano iniziative concrete, volte a formalizzare i risultati dell'iniziativa del ministro per i rapporti con il Parlamento (v. in tal senso le dichiarazioni del ministro Toia: cfr. i comunicati AGI e ANSA dell’11 ottobre 2000).

Negli ultimi tempi questo ministro senza portafoglio sempre più si è caratterizzato per l'espletamento di una molteplicità di compiti di alta qualificazione tecnica, accanto alle tradizionali funzioni squisitamente politiche. Ma non basta: sempre in misura crescente il ruolo di tale ministro si è collocato in una posizione intermedia – o, se si preferisce, mista – tra quella di un ministro della presidenza "a tutto campo" (v. ad esempio la seduta del Senato del 6 ottobre 2000, in cui il ministro Toia ha reso comunicazioni urgenti sull'evoluzione della situazione nella Repubblica federale di Jugoslavia) e la veste di un "ministro del parlamento per i rapporti con il Governo”.

E proprio in quest'ultima ottica va letta l'iniziativa in questione del ministro per i rapporti con il Parlamento, essendo la qualità della normazione in uno Stato di diritto un bene pubblico per eccellenza, che quindi non può non essere affrontato – nell'interesse della collettività – in un'ottica, più che “bipartisan”, al di sopra delle parti stesse.

 

                                                                                     Luigi Ciaurro

 

 

RELAZIONE della Commissione di studio sulle tecniche di redazione dei testi normativi nominata con Decreto del Ministro per i rapporti con il Parlamento in data 7 aprile 2000.

 

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Il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha nominato con decreto del 7 aprile 2000 una Commissione di studio sulle tecniche di redazione dei testi normativi.

In particolare, nel preambolo del decreto costitutivo il Ministro ha rilevato innanzitutto come tra le nuove funzioni delegategli dal Presidente del Consiglio dei ministri vi sia il compito di provvedere agli adempimenti concernenti la presentazione di relazioni contenenti l’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR), sollecitate dalle Commissioni permanenti a norma dell’articolo 5, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n.50.

Inoltre, il Ministro ha ricordato i risultati non del tutto positivi dell’indagine sulle tecniche di redazione dei testi normativi nell’ambito dei Ministeri, contenuti nella Relazione annuale al Parlamento sullo stato della Pubblica Amministrazione, inviata il 28 gennaio 1999 dal Ministro per la funzione pubblica.

Il Ministro ha altresì sottolineato l’esigenza di migliorare la fattura redazionale dei testi normativi mediante la definizione di criteri puntuali e di regole condivise e la necessità di facilitare la fruibilità delle norme da parte dei destinatari e di favorire la diminuzione della conflittualità giuridico-interpretativa mediante il miglioramento della qualità della normazione.

Infine, il Ministro ha evidenziato l’opportunità di fornire adeguati strumenti di ausilio tecnico nella redazione dei testi normativi al Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sulla base di queste argomentazioni, all’art.2 del citato decreto vengono assegnati alla Commissione di studio sulle tecniche di redazione dei testi normativi i seguenti compiti:

a) procedere alla ricognizione di testi, diffusi a vari livelli, contenenti regole e raccomandazioni da seguire nella redazione delle norme;

b) aggiornare i vigenti criteri formali in materia di redazione dei testi normativi, anche alla luce delle recente estensione dell’attività normativa affidata al Governo;

c) predisporre un aggiornato ed organico codice di regole pratiche per la redazione dei testi normativi.

 

La Commissione di studio ha lavorato per tre mesi riunendosi periodicamente, e si è avvalsa dell’ottimo supporto della segreteria tecnica ed organizzativa del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento. La Commissione ha svolto i compiti ad essa assegnati: procedendo alla ricognizione dei testi – sia a livello locale che nazionale – contenenti regole e raccomandazioni da seguire nella redazione delle norme; analizzando le decisioni della giurisprudenza costituzionale aventi rilevanza in ordine alla tecnica legislativa; tenendo conto degli studi della dottrina italiana e straniera sul cosiddetto drafting, e della normativa che disciplina la materia in alcuni ordinamenti europei; predisponendo un aggiornato ed organico codice di regole pratiche per la redazione dei testi normativi, che viene qui brevemente illustrato. Si tratta di una versione riveduta, aggiornata e ampliata – alla luce sia della evoluzione teorica e materiale del drafting sia della prassi parlamentare sia della “giurisprudenza” del Comitato per la legislazione della Camera dei deputati previsto dall’art. 16-bis del regolamento – della Circolare del 1986, emanata d’intesa fra i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei Ministri, contenente “Regole e raccomandazioni sulla formulazione tecnica dei testi legislativi”.

 

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1. E’ nota la situazione di crisi in cui versa il sistema della legislazione in Italia. Due, in particolare, sono i fenomeni che affliggono da tempo tale sistema: l’inflazione e l’inquinamento.

Nel primo caso, vi è un problema di iperlegislazione, se è vero – come risulta da stime provenienti da fonti autorevoli – che ci sono nell’ordinamento circa 15.000 leggi statali, che ingolfano il sistema giuridico.

Nel secondo caso, invece, vi è un problema di cattiva redazione delle leggi, dovuto a formulazioni normative talvolta ambigue, all’uso di norme “intruse” oppure di rinvii criptici ad altre leggi, e così via. Si tratta di difetti che incidono comunque sulla qualità del testo e che sono dovuti per lo più a scarsa attenzione nella redazione oppure ad insufficiente o mancato coordinamento con il contesto normativo in cui le nuove disposizioni vanno a collocarsi. L’insieme di tali difetti combinati tra loro determina uno stato di inquinamento dell’ordinamento giuridico, che influisce in modo negativo sulla certezza del diritto, sull’equilibrio dei poteri costituzionali, sull’efficienza della giustizia, sull’osservanza della legge: tutti valori fondanti di una società liberaldemocratica, che possono essere minati dalla diffusione e circolazione di leggi oscure. A questo stato di cose occorre porre rimedio. E’ opinione ormai largamente diffusa, quella secondo la quale un incisivo contributo viene da una maggiore attenzione, che occorre porre nella tecnica di redazione dei testi normativi (il drafting), attraverso l’osservanza ed il rispetto di una serie di regole tendenti ad assicurare un uso chiaro, univoco ed omogeneo del linguaggio normativo.

 

2. Ovviamente non sono mancati interventi volti quantomeno a ridimensionare i due fenomeni sopra indicati. In particolare, si possono ricordare alcuni significativi interventi, che si sono avuti nel corso degli ultimi anni al fine di ottenere un miglioramento della qualità della legge. Si segnalano qui, e in rapida sintesi, alcune delle tappe più rappresentative dell’attenzione che si è venuta a manifestare riguardo al problema della tecnica legislativa, ovvero della “legistica”, quale arte del buon legiferare.

Si suole indicare nel Rapporto predisposto dal Ministro per la funzione pubblica Massimo Severo Giannini, dedicato ai principali problemi dell’amministrazione dello Stato e trasmesso alle Camere nel 1979, il primo documento ufficiale nel quale si metteva in evidenza il problema della (scarsa) attuabilità amministrativa delle leggi e “l’abbondanza delle grida in forma di legge”, e si avanzavano alcuni suggerimenti per porvi rimedio.

Nel 1980 venne nominata una Commissione di studio presieduta da Alberto Barettoni Arleri, col compito di affrontare il problema riguardante la “semplificazione delle procedure e la fattibilità e l’applicabilità delle leggi nonché l’approntamento dei conseguenti schemi normativi”. Il risultato del lavoro prodotto dalla Commissione venne poi presentato in Parlamento; nella relazione venivano indicate, tra l’altro, alcune proposte implicanti modifiche costituzionali, legislative e dei regolamenti parlamentari, atte ad eliminare o comunque a mitigare gli aspetti più vistosi dei difetti di tecnica legislativa. Sebbene il lavoro della Commissione Barettoni Arleri non abbia avuto una immediata ricaduta positiva sulla soluzione concreta dei problemi suddetti, esso aprì senz’altro la strada a nuovi studi ed interessi scientifici sul tema della redazione del testo legislativo, e da allora si iniziò a diffondere l’esigenza di rendere davvero conoscibili gli enunciati normativi. Esigenza che di lì a breve ebbe un primo seguito pratico. Inizialmente a livello locale: infatti, il Consiglio e la Giunta della regione Toscana elaborarono un testo intitolato “Suggerimenti per la redazione dei testi normativi”, che venne poi trasformato, nel 1984, in una direttiva vincolante gli uffici regionali (e che fu adottato da altre regioni). Successivamente, al seminario sui problemi delle tecniche legislative organizzato dall’Assemblea regionale siciliana e svoltosi a Palermo nel 1989, venne presentato da un gruppo di lavoro nazionale coordinato dall’Osservatorio legislativo interregionale e presieduto da Giuseppe Ugo Rescigno – su impulso della Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome – un documento (poi divenuto nel 1991 manuale unificato) avente per oggetto “Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi”.

A livello nazionale, gli uffici della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ebbero l’incarico di tradurre in regole scritte i criteri seguiti dai funzionari nel tradizionale compito di controllo formale delle iniziative legislative, che erano frutto di una traditio verbis oramai non più tramandabile soltanto oralmente. L’impegno profuso dai funzionari parlamentari nell’elaborazione di un corpus commune, fissato per iscritto, recante un minimo di regole elementari al fine di consentire un risultato di maggior chiarezza nel linguaggio legislativo, portò all’elaborazione di una codificazione congiunta, da parte della Camera, del Senato e della Presidenza del Consiglio dei ministri, di “Regole e raccomandazioni sulla formulazione tecnica dei testi legislativi”, poi pubblicata, a firma dell’allora sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri on. Giuliano Amato, nella Gazzetta Ufficiale, suppl. ord. al n.123 del 29 maggio 1986. Seguirono poi l’istituzione di apparati governativi per il drafting (previsti dalla legge n.400 del 1988), e la creazione di servizi ed uffici parlamentari riferiti anche essi all’attività di drafting.

Si segnala, altresì, a conferma del crescente interesse alla problematica, la pubblicazione, per iniziativa del Servizio studi della Camera dei deputati, dei due volumi contenenti Normative europee sulla tecnica legislativa (pubblicati nel 1988 a cura di Rodolfo Pagano con introduzione di Vittorio Frosini). Questa pubblicazione consentì di prendere coscienza di quanto già, e da tempo, si era fatto nel settore del drafting normativo negli ordinamenti europei, e dei problemi che invece l’Italia doveva ancora affrontare.

 

3. Vanno poi ricordati il rapporto dell’OCSE del 1995 sulla qualità della legge e la circolare  dei Presidenti delle due Camere emanata nel gennaio 1997, al fine di creare le premesse per il miglioramento qualitativo e la riduzione quantitativa della produzione legislativa. E’ questo un significativo documento, che mette nuovamente in luce l’importanza della corretta redazione – rivolgendo particolare attenzione agli aspetti sostanziali – dei testi normativi, nel rispetto di metodi che consentano alle Commissioni parlamentari di elaborare testi legislativi chiari ed efficaci.

Nel marzo 1999, il Gruppo di lavoro dei Presidenti dei Parlamenti europei sulla qualità della legislazione ha esaminato a fondo il tema della complessità normativa e ruolo dei Parlamenti nell’epoca della globalizzazione. E’ stato sottolineato, tra l’altro, che la crescita quantitativa delle norme è un fenomeno oggettivo e misurabile. Esso coinvolge sia la sfera pubblica (sul piano della legge  e su quello regolamentare) sia quella privata, che partecipa anch’essa alla produzione di una grande quantità di regole di portata più o meno generale e imperativa.

Numerosi governi europei hanno adottato programmi di semplificazione normativa. La stessa Unione europea da tempo persegue questa finalità con numerose iniziative anche di tipo interistituzionale.

Nella direzione suddetta, si iscrive senz’altro la riforma regolamentare della Camera dei deputati (con l’introduzione, alla fine del 1997, dell’art.16-bis), che ha istituito il Comitato per la legislazione, quale organismo “guardiano” del corretto modo di legiferare, che fornisce pareri sulla qualità dei testi con riguardo alla loro omogeneità, semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione, nonché all’efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente. Vi sono state altresì significative novelle dei regolamenti parlamentari, sul coordinamento finale dei progetti legislativi al Senato (art.103) e sulla istruttoria nelle Commissioni alla Camera (art.79).

A livello governativo si è provveduto, con legge n.50 del 1999 (c.d. “legge di semplificazione 1998”), a costituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un organo avente compiti di vigilanza e coordinamento ai fini della corretta redazione dei testi normativi: si tratta del “Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure”. La stessa legge n.50 del 1999 (all’art.7) prevede che il Consiglio dei ministri adotti, secondo gli indirizzi previamente definiti dalle Camere sulla base di una relazione presentata dal Governo, il programma di riordino delle norme legislative e regolamentari.

Infine, può citarsi la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2000 – in Gazzetta Ufficiale n.118 del 23 maggio 2000 – concernente l’analisi tecnico-normativa e l’analisi dell’impatto della regolamentazione, emanata ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 marzo 1999, n.50.

 

4. Questo breve excursus sulle iniziative finora assunte in tema di drafting normativo mostra come questo tema si sia imposto all’ordine del giorno politico-istituzionale e come però sia ancora da ritenersi in evoluzione e quindi bisognoso di ulteriori iniziative.

Si sta pertanto operando a vari livelli affinché si affermi un “diritto chiaro”: un diritto, che esprimendosi per il tramite del messaggio legislativo, sia da tutti compreso senza difficoltà, non dia luogo ad equivoci o ad interpretazioni fuorvianti e si presenti scritto con linguaggio piano, semplice e diretto.

E’ necessario quindi che siano fissate regole tendenti a realizzare gli obiettivi sopra indicati, al fine cioè di ottenere una migliore formulazione dei testi normativi.

Le regole essenziali del drafting formale possono essere sinteticamente ripartite in tre categorie.

L’organizzazione del testo: rispettare un piano preordinato, che imprima una precisa gerarchia alle diverse informazioni trasmesse dalla legge; evitare d’inserire norme intruse rispetto all’argomento disciplinato in via principale; scandire il dettato normativo attraverso l’uso di sezioni, capi, titoli; rubricare ogni articolo; dedicare a ciascuno articolo un singolo oggetto.

La struttura della frase: usare periodi tendenzialmente brevi, senza troppi incisi né subordinate; curarne la punteggiatura; evitare la doppia negazione, così come – dove è possibile – la forma passiva; mirare all’essenzialità.

Il linguaggio normativo: impiegare parole italiane; evitare l’uso di vocaboli arcaici o di neologismi o ancora di parole inutilmente solenni oppure ricercate; definire gli oggetti sempre con lo stesso nome. Avere come obiettivo quindi l’inequivocità e la chiarezza del significato delle definizioni e delle disposizioni.

Di queste regole si è tenuto conto nel documento che ha elaborato questa Commissione. Punto di partenza del lavoro è stata la citata Circolare del 1986, recante “Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi”. Sono trascorsi quattordici anni dalla sua emanazione; e come si è sinteticamente descritto in questa relazione, si è avuta in questi anni una evoluzione della disciplina della legistica, anche nella parte di essa che si riferisce agli aspetti di tipo formale. Va ricordato del resto che la stessa Circolare si chiudeva con la seguente affermazione: “A questa iniziativa altre è auspicabile facciano seguito e l’esperienza che maturerà dopo un primo periodo di applicazione, unitamente ad un confronto quanto più ampio possibile tra tutti gli organi e gli enti interessati, sicuramente produrranno importanti integrazioni e sviluppi del lavoro intrapreso”.

 

5. Il lavoro prodotto da questa Commissione di studio vuole essere in linea proprio con quanto si suggeriva e si auspicava nel 1986. Il testo che qui si presenta, pertanto, ha tenuto conto, nella sua formulazione, come già detto inizialmente, dei documenti elaborati a livello regionale, della “giurisprudenza” del Comitato per la legislazione e, soprattutto, della prassi parlamentare che si è venuta a determinare negli ultimi anni per quanto attiene alla redazione dei testi normativi, anche per impulso degli uffici sul drafting di Camera e Senato.

La Commissione, pur nella consapevolezza della complessità delle problematiche legate alla semplificazione e al riordino dell’assetto normativo, ha deciso sin dall’inizio, anche in base al tempo limitato a sua disposizione, di concentrare la propria attività sui problemi del drafting formale. Sono stati comunque inseriti nel documento predisposto alcuni principi (contenuti nel paragrafo n.2) che vanno oltre gli aspetti meramente redazionali per investire problemi di natura sostanziale. La Commissione ha dibattuto a lungo sulla opportunità di introdurre previsioni di questa natura in un documento dedicato agli aspetti formali della tecnica legislativa. E’ sembrato tuttavia non contrastante con la natura del testo elaborato un nucleo di principi essenziali, che dovrebbero in ogni caso presiedere ad una corretta redazione delle norme. Si tratta di prescrizioni ormai largamente acquisite nell’elaborazione dottrinale e che ultimamente hanno trovato formale riconoscimento nella già citata circolare del 1997 sull’istruttoria legislativa. Ci si riferisce in particolare al divieto di introdurre le cosiddette “norme intruse”, al problema (tanto più rilevante nell’ottica della delegificazione) della modifica parziale di atti di fonte secondaria operata con atti aventi forza di legge, alla esigenza di garantire l’omogeneità del contenuto degli articoli e dei commi. Una regola ad hoc è stata inoltre inserita per quanto riguarda le disposizioni recanti deleghe legislative, dato il sempre più frequente ricorso a tale tipo di produzione normativa.

Quanto alle regole formali che costituiscono, come già detto, la parte prevalente del documento elaborato dalla Commissione, si è non soltanto ampliato il numero delle prescrizioni, alla luce dell’esperienza maturata in questi anni, ma si è proceduto altresì ad elevare al rango di “regole” molti dei principi che nella circolare del 1986 figuravano come “raccomandazioni”, al fine di conferire loro carattere di maggiore vincolatività. Si possono citare in proposito, tra le altre, le regole sulla formulazione dei titoli, sulla coerenza tra titolo e contenuto dell’atto, sulle abrogazioni, sulle “novelle”, sulla necessità che i medesimi concetti ed istituti siano individuati sempre con denominazioni identiche.

Ai fini di una migliore “leggibilità” del testo, i principi che si è ritenuto di qualificare come semplici “raccomandazioni”, di numero di gran lunga inferiore a quelli contenuti nella circolare del 1986, anche se in parte diversi, sono stati accorpati all’interno di ogni paragrafo riguardante le regole corrispondenti, evidenziandone la diversa natura attraverso un particolare carattere tipografico.

La Commissione, conclusivamente, ritiene che il testo da essa predisposto rappresenti uno strumento applicabile in generale a tutti gli schemi di atti normativi ed auspica che esso possa rappresentare un utile contributo al miglioramento della qualità della legislazione.

 

Roma, 4 luglio 2000

 

LA COMMISSIONE

Prof. Vittorio Di Ciolo (Presidente)

Dott. Agostino Arista

Prof. Luigi Ciaurro

Prof. Tommaso Edoardo Frosini

Dott. Alfonso Sandomenico

 

 


 

 

REGOLE E RACCOMANDAZIONI SULLA FORMULAZIONE TECNICA DEI TESTI LEGISLATIVI

 

Testo elaborato dalla Commissione di studio sulle tecniche di redazione dei testi normativi istituita con decreto del Ministro per i rapporti con il Parlamento in data 7 aprile 2000

 

 

S O M M A R I O

 

 

1.     Titolo dell’atto legislativo

2.     Contenuto e struttura dell’atto legislativo

3.     Terminologia

4.     Numerazione e rubricazione degli articoli

5.     Numerazione e rubricazione degli articoli aggiuntivi

6.     Partizioni interne degli articoli

7.     Partizioni dell’atto legislativo di livello superiore all’articolo

8.     Norme recanti “novelle”

9.     Numerazione dei commi nelle novelle

10.     Abrogazioni

11.     Riferimenti normativi interni

12.     Riferimenti normativi esterni

13.     Allegati

14.     Abbreviazioni e sigle

15.     Vigenza dell’atto legislativo ed efficacia di singole disposizioni


 

 

REGOLE E RACCOMANDAZIONI SULLA FORMULAZIONE TECNICA DEI TESTI LEGISLATIVI [1]

 

 

 

 

1.     Titolo dell’atto legislativo

 

a)    Nel titolo dell'atto legislativo deve essere esplicitato almeno l'oggetto principale della disciplina normativa. Occorre evitare quindi sia espressioni generiche sia semplici citazioni per data e numero di promulgazione o emanazione di leggi e decreti (c.d. titoli "muti"). Il titolo dei progetti di legge deve pertanto essere adeguatamente riformulato se, nel corso dell'iter, vengono introdotte rilevanti modifiche. Deve essere specificata l’eventuale presenza nell’atto di deleghe legislative quando queste ne costituiscano il contenuto esclusivo o rivestano particolare importanza nell’economia dell’atto. Nel caso in cui l’atto sia emanato con lo scopo esclusivo o prevalente di modificare un precedente o precedenti atti, il titolo deve contenere espressamente l’indicazione di  modifica, specificando l’atto cui si riferisce. Parimenti nel titolo deve risultare il carattere derogatorio dell’atto rispetto alla legislazione vigente.

 

2.     Contenuto e struttura dell’atto legislativo

 

a)    Sono da evitare disposizioni riguardanti materie del tutto estranee a quella dell’atto nel suo complesso ovvero  all’oggetto proprio dell’atto stesso, come definito dalla legislazione vigente. Se si intende includere disposizioni del genere (c.d. “intruse”), esse devono essere contenute in appositi articoli e di esse si deve fare menzione nel titolo dell’atto.

 

b)    Va evitato l’uso dell’atto legislativo per apportare modifiche frammentarie o parziali ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di “resistenza” ad interventi modificativi successivi.

 

c)     Le disposizioni derogatorie e quelle che disciplinano casi particolari devono richiamare la disposizione generale cui fanno eccezione.

 

d)    La ripartizione delle materie nei singoli articoli deve avvenire assicurando il carattere omogeneo del testo.

 

e)     I commi che compongono un articolo devono trattare materie omogenee.

 

f)      Nel caso di disposizioni recanti deleghe legislative sono  distintamente specificati, oltre al destinatario, l’oggetto della delega, la possibilità di esercitare la delega mediante una pluralità di atti, i principi e i criteri direttivi, il termine entro il quale la delega deve essere esercitata, l’eventuale ulteriore termine per l’emanazione delle disposizioni correttive.

 

RACCOMANDAZIONI

 

 

Qualora l’atto legislativo contenga una disciplina organica di una determinata materia, si raccomanda che l’ordine delle disposizioni nel corso dell’atto osservi la seguente sequenza :

 

a) parte introduttiva, contenente le “ disposizioni generali “, quali ad esempio : finalità dell’atto e principi generali; campo di applicazione; definizioni ;

 

b) parte principale : contenente le disposizioni sostanziali e procedurali relative alla materia disciplinata, le eventuali sanzioni e le disposizioni finanziarie;

 

c) parte finale, contenente le disposizioni finali e transitorie, quali ad esempio : disposizioni relative all’attuazione dell’atto; disposizioni di coordinamento; disposizioni abrogative; disposizioni transitorie; disposizioni sull’entrata in vigore dell’atto e sulla decorrenza (o scadenza) di efficacia di singole disposizioni.

 

E’ opportuno che un articolo sia costituito da un numero limitato di commi.

 

I commi sono costituiti, in tutti i casi in cui cio’ sia possibile, da una sola disposizione.

 

 

3.     Terminologia

 

a)    Per evitare equivoci o dubbi interpretativi e per agevolare la ricerca elettronica dei testi legislativi, i medesimi concetti ed istituti devono essere individuati con denominazioni identiche sia nel titolo sia nei vari articoli e negli allegati, senza fare ricorso a sinonimi.

 

b)    Nella formulazione dei precetti va curata la massima uniformità nell'uso dei modi verbali, la regola essendo costituita dall'indicativo presente, escludendo sia il modo congiuntivo sia il tempo futuro.

 

c)     Va evitato l'uso del verbo servile diretto a sottolineare la imperatività della norma ("deve"; "ha l'obbligo di"; "è tenuto a").

 

d)    Va evitata la forma passiva ( in particolare il ” si’ “ passivante) quando con il suo impiego non risulta chiaro l’ agente  o il destinatario cui la disposizione si riferisce.

 

e)     Va evitata la doppia negazione.

 

f)      Se in un atto legislativo si intende porre una formulazione disgiuntiva assoluta ("aut...aut") e non relativa ("vel") e dal contesto non risulta evidente tale intento, il dubbio va sciolto ripetendo la disgiunzione "o" due volte; va evitato quindi  l'impiego dell'espressione "e/o", per sottolineare la seconda ipotesi.

 

g)    Nell’uso di una enumerazione occorre esprimere chiaramente il carattere tassativo o esemplificativo, ovvero il carattere cumulativo o alternativo della stessa.

 

h)    Qualora sia necessario ripetere più volte in uno stesso testo la medesima espressione composta, è consentita la sua sostituzione con una denominazione abbreviata, riportando nella prima citazione l’espressione stessa per esteso seguita dalla denominazione abbreviata che sarà usata al suo posto, preceduta dalle parole “ di seguito denominato / a “ .

 

i)      Il verbo “ abrogare “ va utilizzato con riferimento a disposizioni di atti legislativi di livello non inferiore al comma ( o alla lettera  se il comma è diviso in lettere; oppure al numero o alla ulteriore unità minima in cui è ripartito il numero ). Quando si intenda invece riferirsi a periodi ( frasi sintatticamente complete che terminano con il punto) o a singole locuzioni o parole va usato il verbo “ sopprimere “ ( ad esempio : “Il comma … è abrogato”; “ Il terzo periodo del comma … è soppresso”; “Al comma…le parole: … sono soppresse”).

 

j)      La disposizione con la quale si intende interpretare autenticamente altra precedente disposizione deve essere formulata  solo in presenza di un dubbio interpretativo ed enucleando uno specifico significato normativo senza che ciò comporti una modifica sostanziale della disposizione interpretata, utilizzando la seguente formula: “ Il comma … dell’articolo …della legge … si interpreta nel senso che … ).

 

k)     Per evitare forme enfatiche di redazione del testo, le lettere iniziali maiuscole vanno limitate ai soli casi di uso corrente. In ogni caso, all'interno di uno stesso testo legislativo, si devono seguire criteri rigorosamente uniformi.

 

l)      La parola straniera assunta nella lingua italiana è usata esclusivamente al singolare, salvo i casi già entrati nell’uso.

 

m)  Con riferimento ai termini, occorre usare l’espressione “proroga” quando il termine non è ancora scaduto ed invece l’espressione “ differimento” quando il termine sia già scaduto.

 

n)    Nel caso di procedure volte a consentire una manifestazione concorde di volontà da parte di più soggetti pubblici, si usano, a seconda dei casi, le seguenti espressioni:

 

1) il termine “intesa” per le procedure tra soggetti appartenenti a enti diversi (ad esempio, tra Stato, regioni ed altri enti territoriali);

 

2) il termine “concerto” per le procedure tra più soggetti appartenenti allo stesso ente (ad esempio, tra diversi Ministri).

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

Con riferimento a quanto previsto alla lettera p), ove non sia possibile fare ricorso ai termini “intesa” e “concerto”, si raccomanda l’uso del termine “accordo”, in particolare con riferimento ai rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati.

 

I termini attinti dal linguaggio giuridico o da un linguaggio tecnico devono essere impiegati in modo appropriato, tenendo conto del significato loro assegnato dalla scienza o tecnica che li concerne. Se un termine tecnico-giuridico ha un significato diverso da quello che lo stesso termine ha nel linguaggio corrente, occorre fare in modo che dal contesto sia chiaro in quale delle due accezioni il termine  è impiegato. Qualora un termine non abbia un significato chiaro ed univoco ovvero venga adoperato in un’accezione non corrispondente a quella corrente, sia del linguaggio comune, sia del linguaggio giuridico, sia del linguaggio tecnico, occorre indicare, attraverso l’uso di definizioni, quale significato si deve attribuire al termine nel testo in questione.

Vanno evitati:

 

a)    dichiarazioni di intenti, diverse dalle finalita’ della legge, non aventi rilevanza normativa;

 

b)    termini stranieri, salvo che siano entrati nell'uso della lingua italiana e non abbiano sinonimi in tale lingua di uso corrente.

 

c)     neologismi non entrati nell’uso corrente della lingua italiana. Se si rende necessario usare tali termini, occorre corredarli di una definizione.

 

 

4.       Numerazione e rubricazione degli articoli

 

a)      Gli articoli degli atti legislativi recano una numerazione progressiva secondo la serie naturale dei numeri cardinali. Pertanto anche nel caso di atti consistenti di un articolo unico, detto articolo va contrassegnato come “ ART. 1”.

 

b)      Oltre alla numerazione progressiva secondo la serie naturale dei numeri cardinali, gli articoli possono recare anche una rubrica. L’articolo unico, peraltro, non va corredato di rubrica.

 

c)       In uno stesso testo legislativo, per la rubricazione degli articoli si segue il criterio della uniformità: o di rubriche sono corredati tutti gli articoli, o nessun articolo va corredato di rubrica.

 

 

5.       Numerazione e rubricazione degli articoli aggiuntivi

 

a) Gli articoli aggiuntivi , da inserire con “ novelle” in testi legislativi previgenti, vanno contrassegnati con il numero cardinale dell’articolo dopo il quale devono essere collocati, integrato con l’avverbio numerale latino (bis, ter, quater, ecc.).

 

b) Il tipo di numerazione di cui alla lettera a) va adottato anche per gli articoli aggiuntivi inseriti dopo l’ultimo articolo del testo previgente.

 

c)  Anche in caso di articolo unico non recante la numerazione cardinale, gli articoli aggiuntivi vanno denominati : ART. 1-bis, ART. 1-ter, e via dicendo.

 

d) Articoli aggiuntivi che debbano essere collocati prima dell’articolo 1 di un atto legislativo previgente o dell’articolo unico non recante la numerazione cardinale vanno contrassegnati con il numero “ 01 “ ( “ 02“, “ 03 “, ecc. ).

 

e)  Gli articoli da inserire  in testi legislativi previgenti, e che si renda indispensabile collocare in posizione intermedia tra articoli aggiunti successivamente al testo originario, vanno contrassegnati con il numero dell'articolo dopo il quale vengono inseriti, integrato da un numero cardinale ( l’articolo inserito tra l’ 1-bis e l’1-ter diviene quindi 1-bis.1 ). L’articolo inserito tra l’1 e l’1-bis va denominato 1.1 .

 

f)    Gli  articoli aggiuntivi, per la rubricazione, devono conformarsi alla impostazione del testo nel quale vanno ad inserirsi: tali articoli devono pertanto essere dotati di rubrica solo nel caso in cui gli articoli di quel testo ne siano dotati, a meno che, con espressa decisione, non si stabilisca di apporre rubriche anche ai rimanenti articoli dell’atto legislativo.

 

 

6.     Partizioni interne degli articoli.

 

a)    Ogni articolo si divide soltanto in commi. Il comma termina con il punto a capo

 

b)    Tutti gli atti legislativi devono essere redatti con i commi numerati.

 

c)     In uno stesso articolo, i commi vanno contrassegnati con i numeri cardinali, seguiti dal punto.

 

d)    Il comma unico di un articolo va contrassegnato con il numero cardinale “ 1 “.

 

e)     Ogni comma può suddividersi in periodi, cioè in frasi sintatticamente complete che terminano con il punto, senza andare a capo: si va a capo soltanto alla fine del comma. Le uniche eccezioni ammissibili sono: la suddivisione del comma in lettere anziché in periodi; il comma che reca una "novella". Nei riferimenti normativi l’espressione “ periodo “ va impiegata esclusivamente con riferimento a frasi che terminano con il punto.

 

f)     Quando il comma si suddivide in lettere (seguite dalla parentesi), si va a capo dopo i due punti con cui termina la parte introduttiva (denominata "alinea"), nonché alla fine di ogni lettera; non si deve andare a capo all’interno di una lettera, a meno che questa, a sua volta, non si suddivida in numeri, nel qual caso si va a capo sia dopo l’alinea sia alla fine di ogni numero. Qualora si renda necessario introdurre una ulteriore ripartizione all’interno del numero, si fa ricorso alla suddivisione   : 1.1 ; 1.2 ; 1.3, ecc. Al termine di una partizione in lettere o numeri non è ammesso l’inserimento di un periodo autonomo rispetto alla lettera o al numero prima di passare al comma o alla lettera successivi.

 

g) Se le lettere dell'alfabeto non sono sufficienti ad esaurire la elencazione, si prosegue a lettere raddoppiate (aa), bb), cc)) e, se occorre, triplicate (aaa), bbb), ccc)) e così via.

 

h)    L'impiego dei numeri cardinali seguiti dalla parentesi, per contrassegnare le suddivisioni interne ad un comma, è consentito soltanto all'interno di una suddivisione in lettere, non in alternativa a questa.

 

i)      L'impiego di trattini o di altri segni per contraddistinguere partizioni interne di un comma diverse dai periodi, dalle lettere e dai numeri non è consentito.

 

 

7.     Partizioni dell’atto legislativo di livello superiore all’articolo.

 

a)      Le partizioni che contraddistinguono articoli singoli e gruppi di articoli all'interno di un atto legislativo vanno denominate in modo uniforme con i seguenti termini: sezione, capo, titolo, parte, libro.

 

b)      Per l'uso delle partizioni di cui alla lettera a), si adotta la sequenza: capo, come partizione di primo livello, recante uno o più articoli, eventualmente scomponibile in sezioni; titolo, come partizione di secondo livello, comprendente uno o più capi; parte, come partizione di terzo livello, comprendente uno o più titoli; libro, come partizione di quarto livello, comprendente una o più parti.

 

c)       In riferimento alla sequenza di cui alla lettera b), è escluso l'impiego di una partizione superiore quando non sia stata utilizzata quella inferiore. Fa eccezione la sezione, che può essere utilizzata solo come eventuale partizione interna di un capo.

 

d)      Le partizioni di livello superiore all’articolo  possono essere corredate di rubriche, purchè sia rispettato il principio della uniformità  enunciato al numero 4.

 

e)       Le partizioni di livello superiore all’articolo recano una numerazione continua all’interno di ogni partizione immediatamente superiore. Ogni partizione va contrassegnata con un numero progressivo in cifre romane.

 

 

8.     Norme recanti "novelle"

 

a)    Le modifiche implicite o indirette ad atti legislativi vigenti vanno evitate, privilegiando la modifica testuale (“novella”) .

 

b)    Le norme recanti "novelle" si compongono di due parti:  la parte introduttiva (denominata “alinea”) e la parte consistente nella "novella" in senso stretto. Questa puo’ comprendere uno o piu’ capoversi, come previsto alla  lettera g).

 

c)     L'alinea della norma recante "novella" contiene il dispositivo volto a precisare il rapporto,  di sostituzione o di integrazione, tra la norma previgente e quella recata dalla "novella": esso termina con i due punti, ai quali fa seguito la parte novellistica, inscritta fra virgolette, in apertura e in chiusura.

 

d)    L'alinea non deve limitarsi a stabilire, genericamente, l'inserimento o l'aggiunta della "novella" nel testo previgente, ma deve sempre indicare l'esatta collocazione della parte novellistica in detto testo, precisando quindi dopo quali parole o dopo quale comma o dopo quale articolo la "novella" vada inserita.

 

e)     La "novella" redatta in termini di sostituzione integrale di un articolo, di un comma numerato, di una lettera o di un numero deve ripetere, all'inizio del virgolettato, l'indicazione del numero o della lettera (ad es.: L'articolo 86 della legge ... è sostituito dal seguente: (a capo) "ART. 86 ...").

 

f)      Se la parte novellistica consiste  di uno o più commi, lettere o numeri, essa viene riportata, fra virgolette, a capo, dopo i due punti con cui si conclude l’alinea. Se,  viceversa, la “ novella “ consiste di un periodo o di più periodi o di semplici parole da inserire, in sostituzione o in aggiunta , nella norma previgente, la “ novella “ stessa va riportata, tra virgolette, di seguito all’alinea ( e, quindi, senza andare a capo).

 

g)    I riferimenti a norme recanti "novelle" vanno effettuati denominando "capoverso" la "novella" in senso stretto, quando questa sostituisce o introduce un intero comma nel testo previgente; se la parte novellistica comprende una pluralità di commi da inserire o sostituire nel testo previgente, essi assumono la denominazione di "primo capoverso", "secondo capoverso", "terzo capoverso", e via dicendo , nel caso di commi non numerati. Qualora i commi introdotti dalla novella siano numerati, essi assumono la denominazione caratterizzata dal rispettivo numero cardinale ( capoverso 1 , capoverso 2 , ecc. ).

 

h)    Nei riferimenti a partizioni di un articolo non rispondenti ai criteri indicati al numero 6 e al presente numero, non vanno usate espressioni diverse da quelle sopra indicate né impiegate le medesime ("alinea", "capoverso") con significati diversi da quelli stabiliti al numero 6, e al presente numero. Tali casi vanno risolti altrimenti: ad esempio, con citazioni testuali (le parole “…” oppure le parole da "..." a "..." sono sostituite dalle seguenti: "...").

 

i)      Le citazioni e le "novelle" relative ai codici penali devono utilizzare, anche nel virgolettato, la denominazione "comma" o “ periodo “ anziché quelle originariamente in uso in tali testi ("prima parte" e "capoverso").

 

j)      Nelle “ novelle “ si deve evitare l’utilizzazione di numeri corrispondenti ad articoli o commi abrogati in precedenza.

 

k)     Qualora si intenda sostituire un insieme di articoli o di commi numerati con un numero minore di articoli o di commi occorre prevedere l’espressa sostituzione degli articoli e dei commi per i quali se ne introducano di nuovi identificati con i medesimi numeri  e l’abrogazione degli articoli e dei commi cui non corrispondano nuovi articoli o commi con il medesimo numero.

 

l)      Anche quando un’intera partizione superiore all’articolo venga sostituita da una nuova partizione, contenente un numero minore di articoli, gli articoli per i quali non sia previsto un nuovo contenuto testuale devono essere espressamente abrogati.

 

m)  Qualora i commi di un articolo modificato non siano numerati, occorre evitare  di sostituire un comma con più commi, ovvero di sostituire più commi adiacenti con un comma solo. Ciò per non alterare la sequenza dei commi  eventualmente richiamati nello stesso atto o in altri atti.

 


 

RACCOMANDAZIONI

 

L’unità minima del testo da sostituire con una “novella” è preferibilmente il comma ( o comunque un periodo  o una lettera di un comma, o un numero contenuto in una lettera ), anche quando si tratti di modificare una singola parola o un insieme di  parole.

 

Conviene che ogni norma recante una "novella" ad un determinato atto costituisca un articolo a se stante, anziché un comma di un articolo recante più "novelle" a diversi atti legislativi.

 

Qualora si intendano apportare modificazioni a più commi di uno stesso articolo è opportuno formulare la disposizione nel modo seguente : “ All’articolo…della legge …sono apportate le seguenti modificazioni: “ cui seguono più lettere nell’ambito dello stesso comma , ciascuna delle quali indica le modificazioni a uno o più commi.

 

Se vi è la necessità di apportare modifiche testuali dello stesso tenore ad uno stesso atto è opportuno  usare una formula riassuntiva del tipo : “ ovunque ricorra l’espressione y , questa va sostituita con z “.

 

 

9.     Numerazione dei commi nelle novelle

 

a)    Nella "novella" recante sostituzione integrale di un articolo di un  atto legislativo previgente, nel quale i commi sono numerati, i commi del nuovo testo vanno ugualmente contrassegnati con numeri cardinali. Se invece la "novella"  sostituisce singoli commi dell'articolo del testo previgente con un pari numero  di commi, i commi che costituiscono la novella vanno contrassegnati con lo stesso numero cardinale dei commi sostituiti. Se la novella, anche mediante la sostituzione di singoli commi con un numero maggiore di commi, introduce nuovi  commi, questi vanno contrassegnati con lo stesso numero cardinale del comma dopo il quale sono collocati, integrato con l'avverbio numerale latino bis , ter , quater, e via dicendo. Tale criterio va seguito anche per i commi aggiuntivi inseriti dopo l'ultimo comma o , rispetto all'articolo previgente composto di un comma unico, quando il comma aggiuntivo debba essere inserito dopo detto comma unico.

 

b)    Commi aggiuntivi, inseriti in un testo legislativo previgente, i commi del quale non siano numerati, non vanno numerati. La numerazione va invece apposta quando la nuova formulazione riguardi non singoli commi soltanto, ma un intero articolo del testo previgente. Tuttavia articoli aggiunti o sostituiti nella Costituzione e nei codici che recano commi non numerati non devono recare i commi numerati .

 

c)     Per gli atti legislativi i cui articoli recano commi non numerati, i commi aggiuntivi inseriti da successive "novelle" vanno citati con il numero ordinale risultante dalla loro collocazione nella nuova sequenza dei commi; in altri termini la numerazione della sequenza originale dei commi si intende modificata in dipendenza dell'aggiunta dei nuovi commi. Uguale criterio deve essere seguito in caso di abrogazione di commi. Pertanto nella citazione dei commi deve farsi riferimento alla sequenza di essi vigente alla data di entrata in vigore dell’atto legislativo che rinvia ai medesimi.

 

d)    Commi aggiuntivi, inseriti in un testo legislativo previgente i commi del quale siano numerati, che debbano essere collocati prima del comma 1 vanno contrassegnati con il numero "01" , "02", "03",  e via dicendo.

 

e)     I commi che si renda indispensabile inserire tra due commi numerati aggiunti successivamente ad un testo previgente vanno contrassegnati con il numero del comma dopo il quale sono inseriti, integrati da un numero cardinale Il comma inserito tra l'1-bis e l'1-ter diviene quindi 1-bis.1). Il comma inserito tra l’1 e l’1-bis va denominato 1.1 .

 

f)      Se si devono operare ulteriori modifiche che non possono essere apportate seguendo i criteri fissati nelle lettere a), d) ed e), l'articolo va integralmente sostituito, applicando la regola indicata nel primo periodo della lettera a).

 

 

10.           Abrogazioni

 

a)    Le abrogazioni implicite vanno evitate, ricorrendo  quanto più possibile a forme di abrogazione esplicita.

 

b)    La cosiddetta formula abrogativa esplicita innominata (del genere: "tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge sono abrogate") non va utilizzata. Essa è superflua, essendo una inutile e, al limite, equivoca ripetizione del principio stabilito, in via generale, sulla abrogazione implicita dall'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale.

 

c)     Nell'incertezza circa la completezza dell'elenco delle disposizioni abrogate, per mettere in evidenza che tale elenco (comunque preferibile a formule generiche o implicite di abrogazione) può non essere esaustivo, occorre utilizzare la seguente formula: "Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:".

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

E’ opportuno che ogni atto legislativo contenga una disposizione che indichi espressamente le disposizioni abrogate in quanto incompatibili con la nuova disciplina recata.

 

Analoga previsione deve essere contenuta nelle disposizioni legislative di delegificazione, nel quale caso l’abrogazione ha effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari.

 

 

11.           Riferimenti normativi interni

 

a)    Nei riferimenti interni,  cioè agli articoli ed ai commi del medesimo atto legislativo che opera il riferimento, la citazione degli articoli va completata con l'espressione "della presente legge" solo quando (e in questo caso l'integrazione diventa obbligatoria) ulteriori riferimenti ad altre fonti normative possano, nel contesto, produrre incertezze interpretative.

 

b)    La medesima regola di cui alla lettera a) si applica alla citazione di un comma all'interno di uno stesso articolo; in questo caso, cioè, l'espressione "del presente articolo" va utilizzata soltanto se ulteriori riferimenti ad altre fonti normative o ad altri articoli possano, nel contesto, produrre incertezza.

 

c)     Nei riferimenti interni a testi recanti la numerazione dei commi, la citazione dei commi stessi va fatta sempre con riferimento al numero cardinale e non con l'uso del numero ordinale.

 

d)    Nei riferimenti interni va sempre evitato l’uso delle espressioni “precedente“ e “successivo“. Tali espressioni sono superflue , stante la necessità di citare sempre il numero degli articoli o commi, e tra l’altro possono determinare problemi di coordinamento e dubbi di individuazione in caso di modifiche successive al testo in oggetto.

 

 

12.           Riferimenti normativi esterni

 

a)    Nei riferimenti esterni, cioè ad atti diversi dall’atto legislativo che opera il riferimento, la citazione va fatta con la indicazione della data (giorno, mese, anno) di promulgazione o emanazione della legge o del decreto citato, corredata con il relativo numero e omettendo il titolo dell’atto. In caso di ripetute citazioni di una stessa legge o decreto, è ammessa - limitatamente peraltro alle citazioni successive alla prima - la semplice indicazione del numero e dell'anno, omettendo il giorno e il mese.

 

b)    Per i riferimenti esterni ad un atto che abbia subito successive modificazioni, effettuati relativamente al testo vigente al momento dell’adozione dell’atto che opera il riferimento, occorre usare la formula “e successive modificazioni“ (omettendo le parole “e integrazioni“, che possono essere fonte di equivoci interpretativi) solo quando tali modificazioni riguardino la disposizione richiamata e non altre dello stesso atto in cui la disposizione è collocata. Per evitare possibili dubbi di legittimità costituzionale, ove il riferimento si intenda operato al testo vigente ad una data determinata, tale intento deve risultare in maniera chiara ed inequivoca. Ove si tratti  della Costituzione o dei codici, la indicazione “e successive modificazioni” va omessa in quanto il riferimento si intende sempre fatto al testo vigente.

 

c)     Vanno evitati i riferimenti a catena (si rinvia all’articolo x che a sua volta rinvia all’articolo y), effettuando il riferimento sempre alla disposizione base.

 

d)    Quando si intende riferirsi a disposizioni modificate, il riferimento va fatto sempre all’atto che ha subito le modifiche e non all’atto modificante.

 

e)     Nei riferimenti esterni a testi recanti commi non numerati la citazione dei commi stessi va fatta sempre con riferimento al numero ordinale. Nel caso in cui l’articolo sia costituito da un unico comma non numerato, il riferimento va fatto all’articolo.

 

f)      Nei riferimenti esterni a testi recanti la numerazione dei commi, la citazione dei commi stessi va fatta sempre con riferimento al numero cardinale e non con l’uso del numero ordinale.

 

g)    Va evitata l’espressione “ultimo – penultimo comma“ o “ultimi due commi“ quando ci si riferisce a commi non numerati.

 

h)    Va evitato l’uso delle espressioni: “articoli… o commi… e seguenti”.  Occorre sempre indicare con precisione il numero degli articoli o dei commi cui si intende fare riferimento.

 

i)      Per i decreti convertiti in legge, il riferimento va fatto con la formula: "decreto-legge x, convertito (, con modificazioni ,) dalla legge y".

 

j)      I testi unici o i complessi di disposizioni riportati in allegato ad atti normativi devono essere citati con la formula: ”testo unico…(o disposizioni…) approvato (approvate) con decreto del Presidente della Repubblica ( o altro atto) … 

 

k)     Per i decreti ( soprattutto ministeriali ) non numerati, occorre, per quanto possibile, indicare, oltre alla data ( giorno, mese, anno ) di emanazione dell’atto, anche il numero e la data ( giorno, mese, anno ) della Gazzetta Ufficiale in cui il decreto è stato pubblicato.

 

l)      I decreti ministeriali o interministeriali non vanno richiamati in modo innominato, ma con la indicazione specifica del Ministro o dei Ministri che li hanno emanati , omettendo gli eventuali Ministri “ concertati “.

 

m)  I riferimenti alle direttive e ai regolamenti comunitari vanno fatti con le formule : “ direttiva 95/337/CEE ( o CE ) del Consiglio ( o altro organo emanante ) , del  27 luglio 1995 “ ; “ regolamento ( CEE ) o (CE) n. 737/ 95 del Consiglio (o altro organo emanante), del 26 aprile 1995 “. Per gli atti comunitari adottati a decorrere dal 1999 il riferimento all’anno va operato utilizzando quattro cifre.

 

n)    I riferimenti ad accordi internazionali vanno fatti con la seguente formula : “ Accordo … firmato a … il … “ integrata, sulla base dei dati a disposizione, da una delle seguenti formule: 1) “ratificato ai sensi della legge …”; 2) “ la cui ratifica è stata autorizzata dalla legge …“; 3) “ reso esecutivo ai sensi della (oppure “ di cui alla “) legge …”.

 

o)    Quando è necessario citare partizioni di atti comunitari o internazionali va seguita la terminologia adoperata in tali testi.

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

 Le partizioni dell’atto normativo vanno citate, preferibilmente, in ordine decrescente e separate da virgole (esempio : “articolo 1, comma 2, lettera b)“).

 

Le partizioni di livello superiore all’articolo nella loro interezza vanno citate, preferibilmente, in ordine   decrescente,   a partire  dalla   partizione di livello più alto (esempio: titolo I, capo II, sezione I)


Va evitato, nei riferimenti, il rinvio ad altre disposizioni operato con l’espressione: “ in quanto compatibili “.

 

 

13.           Allegati

 

a)    Tabelle, quadri, prospetti, elenchi, eccetera, non vanno inseriti nel testo degli articoli né in allegato ad essi, ma in allegato al testo legislativo, dopo l’ultimo articolo. All’inizio di ciascun allegato deve essere citato l’articolo ( o il primo articolo ) che rinvia all’allegato stesso ( tranne che nel caso di allegato contenente le modificazioni apportate in sede di conversione a decreti-legge ).

 

 

14.           Abbreviazioni e sigle

 

a)    Le abbreviazioni ( troncamento della parte finale della  parola o di altre parti che compongono la parola ) vanno escluse dal testo degli atti legislativi , con la sola eccezione dell’abbreviazione della parola : “ Articolo “ in “ ART. “ , ma limitatamente alla intestazione  di ciascun articolo.

 

b)    Se un ente, un organo o un qualunque istituto (ad esempio: imposta sul valore aggiunto; valutazione di impatto ambientale) è citato ripetutamente nel corpo del medesimo atto legislativo, è ammesso che, dopo la prima citazione (recante la denominazione per esteso e la sigla tra parentesi ), le successive siano effettuate con la sola sigla.

c)     Anche al fine di agevolare la ricerca informatica, le lettere che compongono la sigla non devono essere separate da punti.

 

 

15.           Vigenza dell’atto legislativo ed efficacia di singole disposizioni .

 

a)    Occorre distinguere fra data di entrata in vigore dell’atto legislativo nel suo complesso e decorrenza dell’efficacia di sue singole disposizioni. Nel primo caso si usa l’espressione : “ La presente legge entra in vigore il …” . Nel secondo caso si usa la seguente diversa espressione : “ Le disposizioni dell’articolo x hanno effetto a decorrere da …” .

 

b)    Il termine iniziale per le ipotesi di diversa decorrenza di singole disposizioni va individuato in date certe (la pubblicazione e, preferibilmente, l’entrata in vigore ) e non in date più difficilmente note alla generalità (lapprovazione, la promulgazione o l’emanazione).

 

c)     La data da cui decorre la cessazione dell’applicazione o l’abrogazione di determinate disposizioni deve essere definita ricorrendo a  riferimenti temporali individuabili con certezza.

 

d)    Per ottenere la reviviscenza di una disposizione non e’ sufficiente modificare la norma che regola l’ambito temporale di tale disposizione, ma occorre che tale intento risulti in maniera inequivoca.

 

e)     Se si intende fare rivivere una disposizione abrogata non è sufficiente abrogare la disposizione abrogativa ma occorre specificare espressamente tale intento.

 

* * * * * * * * * *

 

Le regole e le raccomandazioni che precedono sono applicabili, con gli opportuni adattamenti, a tutti gli atti normativi comunque denominati.


[1] Nel presente testo le “raccomandazioni” sono riportate con opportuna evidenziazione e in carattere corsivo all’interno dei paragrafi che trattano la materia corrispondente. In assenza di esplicite indicazioni i principi enunciati devono intendersi come “regole”.